Sei stato fermato le forze dell’ordine per guida in stato di ebbrezza e sei stato accusato di rifiuto alcoltest?
In questa guida legale ti elencherò le sanzioni aggiornate al nuovo codice della strada 2024 previste dall’art. 186 cds al comma 7 e ti darò le prime informazioni per affrontare questo problema.
Benvenuto, sono l’Avvocato Daniele Mistretta, autore del libro “Difenditi dall’alcoltest: 10 strategie per prevenire e affrontare i casi di guida in stato di ebbrezza“, e mi occupo per i miei clienti di casi di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti a Roma e in tutta Italia.
Alla fine di questa guida, troverai anche le strategie, tratte direttamente dal libro “Difenditi dall’alcoltest” per capire cosa fare in questi casi e come recuperare la patente.
Video lezione sulle sanzioni in materia di guida in stato di ebbrezza aggiornate al 2024
Video lezione su come riavere la patente ritirata e sospesa per guida in stato di ebbrezza.
Video presentazione del libro “Difenditi dall’alcoltest: 10 strategie per prevenire e affrontare i casi di guida in stato di ebbrezza“.
Gli organi di polizia hanno il potere di sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi preliminari o a prove; di sottoporlo ad accertamento mediante etilometro; di richiedere alle strutture sanitarie di effettuare l’accertamento del tasso alcolemico nei confronti del conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche.
Il rifiuto dell’interessato di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari, alla prova con etilometro (sul posto o presso il più vicino ufficio o comando dotato dell’apparecchiatura), e agli accertamenti presso le strutture sanitarie integra l’autonoma fattispecie di reato prevista dall’art. 186, comma 7 del codice della strada.
Per prima cosa devi sapere che a seguito di questa contestazione di rifiuto alcoltest iniziano due procedimenti:
Ecco qui un elenco delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di rifiuto dell’alcoltest:
Devi anche sapere che è prevista una disciplina sanzionatoria peggiorativa se il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest viene commesso da:
1) un conducente di età inferiore a ventuno anni o nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B (c.d. neopatentato);
2) un conducente che esercita l’attività di trasporto di persone (servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e servizio di linea per trasporto di persone);
3) conducente che esercita l’attività di trasporto di cose (Servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose e Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza);
4) un conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
In tutti questi casi, normalmente le sanzioni dell’arresto e dell’ammenda sono aumentate da un terzo alla metà! Quindi attenzione!
Devi sapere che il rifiuto non deve essere per forza esplicito.
Anche il comportamento non collaborativo, ad esempio soffiando in modo insufficiente nel boccaglio dell’etilometro, attuando una condotta ripetutamente elusiva, può configurare il reato di rifiuto a meno che non si riesca a dimostrare una patologia documentabile dell’apparato respiratorio con certificati medici.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente ‘elusiva’ del metodo di misurazione del tasso alcolemico” (vedi Cassazione penale sez. IV – 07/02/2018, n. 10555).
Pertanto, il rifiuto alcoltest non deve essere necessariamente espresso e può anche essere manifestato per fatti concludenti, ad esempio, non corrispondendo all’invito degli organi di polizia di compiere quanto richiesto, o comunque allontanandosi.
Anche in questo caso rischi di dover rispondere del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento a meno che non dimostri che l’apparecchio segnalava la presenza di un errore o di avere una patologia che non consente di espirare l’aria correttamente.
Difatti la Corte di cassazione ha affermato al riguardo che:
“In tema di guida in stato di ebbrezza […] deve anche ritenersi che non valga ad inficiare la validità di detto accertamento il solo fatto che l’indicazione del tasso alcolemico riscontrato sia accompagnata dalla dicitura “volume insufficiente”, atteso che tale dicitura prova soltanto che la quantità d’aria espirata, pur se minore di quella occorrente per una misurazione ottimale, è stata comunque sufficiente a fornire un dato affidabile, dovendosi altrimenti giungere alla conclusione che, in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio l’esame, la riscontrata insufficienza del volume sia dovuta ad un volontario comportamento dell’interessato, con conseguente configurabilità, a carico di quest’ultimo, del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, previsto dall’art. 186, comma 7, c. strada”.
È REATO RIFIUTARSI DI SEGUIRE GLI AGENTI OPERANTI POLIZIA O CARABINIERI IN OSPEDALE PER L’ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE?
No, non è reato rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo del sangue presso un ospedale quando la persona seppure coinvolta in un incidente stradale non debba essere sottoposta a cure.
Questo lo dice la Suprema di Corte di Cassazione, che è il terzo grado di giudizio dopo il Tribunale la Corte d’appello con sentenza del 2021 numero 46148.
Nel caso specifico affrontato dalla Cassazione i carabinieri che avevano proceduto ad effettuare il controllo su strada erano sprovvisti di etilometro e di precursore per il controllo sulla persona del conducente dell’assunzione di alcol e di stupefacenti.
Per tale motivo avevano invitato la persona a seguirli via verso il più vicino ospedale. Inizialmente la persona acconsentiva, ma avendo appreso che l’ospedale di circa 30 km dal luogo in cui era stato controllato manifestava il suo rifiuto da qui iniziava un procedimento penale che si concludeva con una assoluzione in cassazione.
Come dico sempre la strategia difensiva è come un vestito tagliato su misura da un abile sarto.
Quindi ogni caso fa storia a sé.
Posso dirti qui alcune strategie più comuni che ho indicato più nello specifico anche nel libro che ho scritto “Difenditi dall’alcoltest”:
Dall’applicazione di queste strategie al caso concreto nasce il c.d. “Protoccollo Alcoltest” che altro non è che un insieme di procedure che applico per questi casi, che si basa sulla valutazione delle circostanze del tuo caso specifico e sui tuoi obiettivi difensivi, con il fine di condurti al risultato desiderato.
Video lezione su cosa si rischia in caso di incidente stradale in guida in stato di ebbrezza.
Video lezione sul pagamento dei danni in caso di incidente stradale in guida in stato di ebbrezza.
Video lezione su cosa si rischia in caso di guida in stato di ebbrezza da parte di neopatentati (parte 1).
Lezione video su cosa si rischia in caso di guida in stato di ebbrezza da parte di neopatentati (parte 2).
Video lezione su cosa si rischia in caso di guida in stato di ebbrezza da parte di camionisti, tassisti e professionisti dei trasporti.
Video lezione su cosa succede e cosa fare in caso di guida in stato di ebbrezza.
Video lezione sulla soluzione della sospensione del procedimento con messa alla prova.
In questo caso si aprono due procedimenti uno amministrativo ed uno penale. Nel procedimento amministrativo che si apre la patente viene ritirata e viene trasmessa al prefetto che la sospenderà generalmente per un lasso di tempo determinato.
Nel secondo procedimento si viene denunciati e si rischiano delle gravi sanzioni.
Le sanzioni previste dal codice penale in caso di rifiuto dell’alcoltest sono molto gravi e sono: l’arresto da sei mesi ad un anno, l’ammenda da euro1500 a 6.000, la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. Infine, è prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Sì, come afferma la Cassazione con sentenza del 2024, n. 30811 in tali casi è necessario che si sia verificato un incidente stradale e che contestualmente si abbia la necessità di essere sottoposti a cure mediche