In caso di incidente stradale gli agenti operanti chiedono spesso alle persone coinvolte di sottoporsi ad esami del sangue per il tramite di un prelievo ematico.
Si tratta di svolgere degli accertamenti tossicologici al fine di verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza o la guida in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rispettivamente sanzionate dagli articoli 186 e 187 del codice della strada.
Questi accertamenti possono essere rifiutati, a meno che non si sia provocate delle lesioni gravissime (art. 590 del codice penale) o, ancor peggio, un omicidio stradale (art. 589 del codice penale).
Da qui l’esigenza di svolgere degli accertamenti tossicologici che possono avere una validità medico legale al fine di essere accettati come eventuale prova in un futuro giudizio della guida in stato di ebbrezza o della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Prima di procedere all’approfondimento delle tematica degli accertamenti tossicologici, è utile sapere che nel caso in cui vengano richiesti degli accertamenti tossicologici al di fuori di un protocollo di pronto soccorso dagli agenti dalla Polizia Stradale, della Polizia locale o dei Carabinieri si deve essere avvisati della facoltà di essere assistiti dal proprio difensore di fiducia immediatamente irreperibile.
Qualora non si dovesse essere stati avvisati, il risultato degli accertamenti non può essere utilizzato nel procedimento penale per provare l’eventuale stato di ebbrezza o lo stato di alterazione alla guida a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Difatti al riguardo la Suprema Corte di cassazione (cfr. Cassazione penale sez. IV – 09/07/2020, n. 21390) ha affermato che:
“In caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 186, comma 5, del codice della strada, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe di abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dagli articoli 356 del Cpp e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica. Al contrario, qualora l’esecuzione dell’accertamento intervenga nell’ambito dell’applicazione di un protocollo sanitario, essendo l’esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto a fini processuali, mancando qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi e il diritto di difesa”.
Esistono delle regole affinchè gli accertamenti tossicologici possano avere validità medico legale al fine di provare la guida in stato di ebbrezza, quando il tasso alcolemico è oltre i limiti, o la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?
Sono utili al riguardo le linee guida del Gruppo di tossicologia forense aggiornate alla versione del 2017 che danno delle indicazioni da seguire in caso di esami tossicologici.
Senza alcuna pretesa di esaustività e rinviando alla lettura delle linee guida per un approfondimento tecnico, soffermiamoci su alcuni punti salienti che possono essere utili per comprendere meglio la tematica degli accertamenti tossicologici per l’individuazione di alcol o di sostanze d’abuso.
1) L’attualità dell’uso di sostanze stupefacenti si ottiene con l’esame del sangue o con l’analisi della saliva, seppure in quest’ultimo caso si valuta una diversa finestra di monitoraggio rispetto all’esame del sangue).
2) L’uso recente di sostanze stupefacenti, si misura con il prelievo delle urine.
3) Lo stato di alterazione alla guida, rilevante nei casi di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può essere misurato con l’esame delle urine.
4) L’uso cronico e l’uso o l’abuso pregresso di sostanze stupefacenti possono essere verificati tramite l’analisi tricologica dei peli o dei capelli. In particolare, gli esami sul capello permettono un esame affidabile circa la cronologia di assunzione.
5) Deve essere documentata la procedura di prelievo, trasporto e conservazione del campione biologico. E’ opportuno rispettare la procedura della c.d. catena di custodia che assicura l’integrità, la tracciabilità e l’autenticità del campione di prelievo del sangue in tutte le sue fasi di trattamento. Tale procedura, che deve essere documentata e serve ad evitare eventuali manomissioni volontarie o contaminazioni involontarie che sono in grado di alterare i risultati dell’esame del campione biologico. La documentazione relativa al campione deve essere conservata e deve essere rintracciabile sia in modalità elettronica che cartacea.
7) Devono essere documentate le modalità e le tempistiche di manutenzione ordinaria, nonché il monitoraggio delle prestazioni e della taratura degli strumenti di misurazione e della strumentazione analitica.
8) Al momento del prelievo ematico deve essere usato un disinfettante non alcolico al fine di evitare delle contaminazioni.
9) È necessario suddividere il sangue prelevato in campione e contro campione.
10) L’analisi di revisione o c.d. controanalisi può essere effettuata alla presenza dell’avvocato e/o del proprio consulente tecnico in modo da riconoscere il campione, la sua integrità.
11) In caso di esame sul plasma o sul siero e non sul sangue intero, si rischia una sovrastima del tasso alcolemico fino al 26%.
12) Non sono sufficienti le analisi di screening – che sono delle analisi preliminari – affinchè il risultato possa avere una validità medico legale. È necessaria un’ulteriore analisi di conferma.
13) La principale metodica al fine di determinare il tasso alcolemico è quella della GASCROMATOGRAFIA CON CAMPIONAMENTO DELLO SPAZIO DI TESTA.
Questi sono solo alcuni elementi significativi per comprendere qualcosa in più sugli accertamenti tossicologici.
Per un esame più approfondito si rinvia alle “Linee guida del Gruppo di Tossicologi fornsi italiani nella revisione del 2022″.
Per accertare che siano state rispettate le procedure in tema di prelievo ematico, il suggerimento è quello di affidarsi ad un Avvocato esperto della materia e di nominare un consulente tecnico, come un tossicologo forense, che possa coadiuvare l’avvocato nel valutare eventuali omissioni o lacune dell’accertamento.
Articolo redatto dall’Avv. Vincenzo Daniele Mistretta