Gli Avvocati penalisti dello Studio operano a Roma e su tutto il territorio nazionale, a tutela di coloro che vengano accusati di favoreggiamento personale e reale e reati contro l’amministrazione della giustizia per difendersi nella maniera più efficace, mettendo a disposizione una serie di servizi legali utili all’assistito per la propria tutela personale che vengono riportati sinteticamente di seguito:
– consulenza e assistenza tecnica in sede di indagini preliminari;
– investigazioni difensive;
– redazione di ricorsi avverso provvedimenti cautelari personali e reali;
– assistenza per tutta la durata del processo;
– redazione di atti di Appello e di ricorsi per Cassazione.
Per un esempio di favoreggiamento reale, si pensi a Tizio, cliente di un negozio di abbigliamento, il quale, sentito dai carabinieri o dalla polizia come persona informata sui fatti relativamente a un furto consumatosi in negozio mentre lui era presente, menta oppure taccia alcune circostanze delle quali è a conoscenza al fine di aiutare l’amico Caio, indagato per il delitto, a sfuggire alle indagini.
Più nello specifico, affinché sia integrato il reato di favoreggiamento personale, è necessario che sussistano determinati elementi:
Attenzione, però, a non pensare che ogni tipo di aiuto dato a colui che sia indagato per un reato costituisca favoreggiamento personale, richiedendosi un contributo collaborativo concretamente idoneo a fuorviare le indagini da parte dell’Autorità. L’idoneità della condotta va accertata in base all’aiuto concretamente fornito nonché in base al senso della condotta rispetto alla sua capacità di sviare l’attività investigativa, ovvero di turbare l’attività di ricerca e acquisizione della prova (Cass. Pen., Sez. VI, 12/06/2020, n. 18125).
Per altro verso, si badi, bisogna tener a mente che quello in parola è un reato di pericolo, motivo per cui non è necessario che l’azione dell’aiutante abbia realmente raggiunto l’obiettivo di ostacolare le investigazioni o eludere le ricerche; in altre parole, tornando all’esempio sopra riportato, Tizio risponderà di favoreggiamento anche nel caso in cui Caio venga ugualmente individuato dagli inquirenti e successivamente condannato per furto.
Venendo ad alcuni esempi di favoreggiamento personale recentemente affrontati dalla Cassazione, si pensi al medico che, anziché limitarsi ad assistere un paziente latitante, avvalendosi del ruolo direttivo ricoperto all’interno di un laboratorio di analisi, aveva fatto sì che il latitante fruisse in maniera sistematica delle prestazioni della struttura sanitaria senza correre il rischio di essere individuato dagli inquirenti, dal momento che gli accertamenti diagnostici venivano effettuati a nome del sanitario medesimo (Cass. Pen., Sez. VI, 22/03/2016, n. 12281). Al contrario, non c’è favoreggiamento se il medico chiamato ad assistere un latitante si limiti ad omettere la registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata; in tal caso, al più, l’omissione potrà dar luogo a una mera irregolarità amministrativa (Cass. Pen., Sez. VI, 21 settembre 2015, n. 38281).
Per altro caso di favoreggiamento commesso da un sanitario, si pensi al medico che, dopo aver omesso la refertazione dell’evento lesivo occorso nel reparto in cui prestava servizio, aveva redatto un certificato di morte e consegnato la salma ai parenti, senza fornire informazioni circa la reale dinamica dell’evento, così impedendo di richiedere il riscontro necroscopico e, conseguentemente, ostacolando eventuali indagini sulle cause del decesso (Cass. Pen., Sez. VI, 30/09/2020, n. 35785).
Ancora, è altresì configurabile il reato di favoreggiamento in capo al lavoratore che menta sulla dinamica dell’infortunio subito al cantiere da un altro dipendente, al fine di coprire il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza da probabili indagini per lesioni personali colpose (Cass. Pen., Sez. VI, 07/07/2020, n. 22253).
Attenzione, infine, all’ipotesi in cui la condotta di ausilio sia espressione di sostegno alla prosecuzione dell’attività criminosa, perché in tal caso la Cassazione ritiene si configuri un vero e proprio concorso nel reato, e non un mero favoreggiamento personale. Recentemente, infatti, è stata esclusa la possibilità di qualificare in termini di favoreggiamento personale la condotta dei familiari del soggetto che aveva accidentalmente colpito con un’arma da fuoco il fidanzato della figlia nella propria abitazione ed aveva messo in atto una serie di condotte attive ed omissive finalizzate a nascondere la reale causa del ferimento, impedendo che al ferito fossero prestati cure e soccorsi tempestivi, così cagionandone la morte, in quanto gli imputati avevano cooperato sia nell’attività di depistaggio, sia nell’omettere qualsivoglia prestazione di aiuto e soccorso, realizzando condotte dirette a mantenere la situazione antigiuridica posta in essere dal familiare e in rapporto causale con il successivo decesso della vittima (Cass. Pen., sez. V, 03/05/2021, n. 27905).
La ritrattazione consiste nello smentire in maniera inequivoca il fatto oggetto della falsa dichiarazione e, contestualmente, esporre il fatto realmente accaduto, annullando in tal modo gli effetti nocivi delle precedenti dichiarazioni grazie ad un vero e proprio “ravvedimento operoso”. Ai sensi dell’art. 376 c.p., se ciò avviene entro e non oltre la chiusura del dibattimento (prima che la sentenza divenga irrevocabile, se si tratta di processo civile), il favoreggiatore va esente da responsabilità penale, in quanto viene eliminato del tutto quel pericolo di intralcio all’attività giudiziaria alla cui salvaguardia è preposto il reato di favoreggiamento personale.
Attenzione, però, perché la ritrattazione deve essere frutto di un ravvedimento volontario e non di un qualche tipo di costringimento imposto dall’esterno. Ad ogni modo, non si richiede che questa debba essere anche spontanea, potendo tranquillamente essere determinata dal mero interesse del soggetto dichiarante ad evitare le conseguenze sanzionatorie del favoreggiamento.
L’art. 384 c.p. esclude la colpevolezza per alcuni reati (tra questi, oltre al favoreggiamento personale, anche l’autocalunnia, la falsa testimonianza, la frode processuale ecc…) nel caso in cui l’autore del fatto abbia agito perché costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Sul tema, la Cassazione ha recentemente stabilito che è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’ art. 384, comma 1, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, che consiste anche nell’applicazione delle misure previste dall’ art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cass. Pen., sez. VI, 06/12/2021, n. 1176).
Quanto all’ipotesi dell’assuntore-consumatore di sostanza stupefacente che, dopo essere stato sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, aveva telefonicamente contattato il proprio fornitore invitandolo a dismettere le utenze telefoniche da questi utilizzate al fine di ostacolare le indagini, la Cassazione ha altresì affermato che grava sul dichiarante l’obbligo di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che ciò comporti un attuale e inequivocabile pericolo per la propria libertà o per il proprio onore (Cass. Pen., Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 27604).
Da ultimo, si segnala la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen., SS.UU., 16/03/2021, n. 10381) che ha cristallizzato due punti fondamentali con riguardo alla scriminante prevista dall’art. 384 c.p.:
Il reato di favoreggiamento è punito con la reclusione fino a 4 anni, per cui sono applicabili istituti di favore quali la non punibilità per particolare tenuità del fatto o la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Attenzione, però, perché il secondo comma prevede che nel caso in cui il reato commesso sia l’associazione per delinquere di stampo mafioso debba applicarsi la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Il delitto si prescrive nel termine di 6 anni, più 1/4 in caso di eventuali atti interruttivi del procedimento penale, per un totale di 7 anni e 6 mesi.
Venendo agli aspetti puramente procedurali, si tratta di un reato procedibile d’ufficio -non si richiedono condizioni di procedibilità, quali ad esempio la querela- e la competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica.
L’arresto è facoltativo in flagranza, salvo che il reato commesso sia una contravvenzione, mentre il fermo non è consentito.
Le misure cautelari non custodiali sono consentite solo nei casi previsti dai primi due commi.
Il reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) viene commesso da chiunque presti aiuto a un’altra persona nel mettere al sicuro il bottino frutto di un precedente reato, ostacolando così il compito dell’autorità giudiziaria preposta alle indagini. In altre parole, qualsiasi comportamento idoneo a far acquisire definitivamente al beneficiario il provento della sua precedente attività criminosa fa scattare il reato di favoreggiamento reale.
A titolo di esempio, si pensi a colui che rubi un’automobile, ma, essendo ricercato, non sappia dove nasconderla; Caio, suo caro amico, gli viene così in soccorso mettendogli a disposizione il suo garage dove poter nascondere l’auto da occhi indiscreti. In questa ipotesi, Caio commette il reato di favoreggiamento reale, perché aiuta l’autore del furto ad assicurarsi il vantaggio economico che gli deriva dal reato precedentemente commesso.
Si badi, poi, che per la configurabilità del favoreggiamento reale è necessario che l’aiuto venga fornito nell’esclusivo interesse dell’autore del reato principale; nel caso in cui, al contrario, esso venga prestato anche nel proprio interesse e venga fornito prima o durante la commissione del reato principale, ricorrerà l’ipotesi di concorso nel reato medesimo.
Ancora, trattandosi di un reato di pericolo (concreto), per la configurabilità del reato è sufficiente il semplice aiuto prestato all’autore del reato, indipendentemente dal fatto che il favorito riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il prezzo o il profitto del suo crimine. Recentemente, infatti, la Cassazione ha ritenuto configurato il reato in un caso in cui un soggetto, ignaro dell’avvenuto sequestro, si era attivato per recuperare una partita di droga stivata a bordo di una nave, incaricando, a tal fine, un conoscente del luogo in cui il natante era ormeggiato (Cass. Pen., Sez. III, 17/11/2021, n. 3323).
La distinzione tra il favoreggiamento personale e quello reale, in conclusione, è abbastanza agevole: mentre nel primo reato il favoreggiatore aiuta direttamente la persona che ha commesso in precedenza un reato a sottrarsi alla giustizia, nel favoreggiamento reale l’aiuto prestato al delinquente riguarda solamente il provento del suo reato. La differenza, pertanto, sta nel tipo di aiuto fornito:
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.