Il Tribunale di Milano ha assolto un automobilista a cui è stato riscontrato un tasso di 2,07 g/l dall’accusa di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del codice della strada perché l’etilometro non era omologato.
Una persona dopo aver cenato con la moglie e con i colleghi di lavoro in zona Navigli si avviava a raggiungere la propria abitazione con l’autovettura, con la quale era arrivata al ristorante
Si immetteva contromano in una via e veniva fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Milano.
Gli agenti rilevavano un alito vinoso e procedevano nei confronti dell’automobilista alla prova con etilometro.
Venivano eseguite due prove a distanza di 10 minuti l’una dall’altra.
La prima alle ore 1.00 dava un tasso alcolemico di 2,11 g/l e la seconda alle ore 1.10 dava il risultato di 2,07 g/l.
Alla luce dei dati risultati dagli scontrini dell’etilometro, l’automobilista veniva denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol ai sensi dell’art. 186 del codice della strada e pertanto iniziava un procedimento penale presso il Tribunale di Milano e si eseguiva il ritiro della patente per alcol oltre i limiti.
L’importanza delle investigazioni difensive dell’Avvocato e del Consulente
L’avvocato dell’automobilista prima dell’inizio del procedimento svolgeva complesse investigazioni difensive e presentava al Giudice i documenti acquisiti dalla Polizia locale e dalla casa costruttrice dell’etilometro.
Tali documenti, si rilevavano fondamentali per il proprio Consulente Tecnico di parte esperto dello strumento e per il Giudice a cui venivano prodotti.
In particolare, nel corso del processo venivano acquisiti agli atti il provvedimento di omologazione dell’etilometro, il libretto tecnico con le prove e tarature periodiche di funzionamento con esiti positivi di tutti i test eseguiti.
Nello specifico, il libretto riportava come riferimento alla omologazione la dicitura: OM 00308Bet.
Viceversa, nel provvedimento di omologazione si leggeva che “tutti gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa su targhetta la seguente dicitura: OM00308et.
Quindi risultava evidente una difformità tra le due diciture dove nella seconda vi era una “B” in più.
Al termine della complessa istruttoria dibattimentale svolta, il Giudice assolveva l’automobilista perché l’etilometro in oggetto non risultava, dai documenti prodotti, conforme al tipo omologato, ed anzi poteva dirsi null’affatto omologato.
Difatti l’etilometro utilizzato presentava una “B” di troppo rispetto al provvedimento di omologazione prodotto agli atti.
Pertanto, non si poteva ritenere l’apparecchiatura conforme al tipo omologato.
Di conseguenza, i risultati di un etilometro non omologato non potevano essere ritenuti attendibili.
Articolo redatto dall’Avv. Vincenzo Daniele Mistretta