È reato coltivare Cannabis per uso personale?

Art. 73 del DPR n. 309 del 1990

Si tratta di un’annosa questione su cui c’è molta confusione anche nell’opinione pubblica.

Ciò è dovuto alle contrastanti notizie che vengono diffuse sugli organi di stampa.

Questa confusione non è altro che il risultato della divergenza di opinioni che c’è nell’interpretazione della legge nei casi concreti da parte dei Tribunali, le Corti di appello e soprattutto la Corte di Cassazione.

Il problema è diffuso perchè molti assuntori abituali di marijuana e hascisc scelgono la strada della produzione in proprio coltivando una due o tre piante di cannabis.

Ciò principalmente per due motivi:

1) In primis per ragioni di salute

Difatti chi compra dal mercato illegale è esposto al rischio di consumare un prodotto senza sapere nulla da dove venga e con quali altre sostanze sia tagliato.

2) In secondo luogo, per evitare di finanziare la criminalità organizzata che gestisce lo spaccio.

A prescindere dal mio personale pensiero sull’argomento che è quello di un antiproibizionista convinto, perché credo siano più i danni che derivano dal proibire che dal consentire, vediamo che cosa si rischia in generale in caso di coltivazione di Cannabis.

In questo caso è prevista la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 ad euro 77.468.

Se invece la la coltivazione è di lieve entità

E’ prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Per capire se il fatto sia di lieve entità si valutano

1) I MEZZI
2) LE MODALITA’
3) LE CIRCOSTANZE DELL’AZIONE
4) LA QUALITA’ E
5) LA QUANTITA’ DELLE SOSTANZE

Torniamo ora alla domanda originaria.

Si rischia un processo penale anche in caso di coltivazione di CANNABIS per uso personale?

Assolutamente sì e si rischiano le pene appena richiamate

Questo per due ragioni:

1) Le sentenze dei Tribunali, delle Corti d’appello e della Suprema Corte di Cassazione, come già ho anticipato, non seguono un indirizzo univoco.

2) Poi perchè la legge in questo caso non punisce la cessione a terzi o la finalità di spaccio ma punisce la coltivazione in se;

Possiamo distinguere tre indirizzi che sono stati adottati dai Tribunali, le Corti d’Appello e la Suprema Corte di Cassazione:

1) il primo ritiene punibile la coltivazione a prescindere dall’uso personale fin dal momento della semina (pericolo presunto);

Un esempio di questo orientamento è una sentenza del gennaio 2016 della Corte di Cassazione (Cass. pen. sez. VI sent. n. 25057 2016; Cassazione penale, sez. IV, 15/11/2005, n. 150) ove si afferma:

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, e questo neppure quando risulti l’assenza di principio attivo ricavabile nell’immediatezza.

E’ sufficiente che gli arbusti siano prevedibilmente in grado di rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, Ciò in quanto il “coltivare” è attività che si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico.

2) il secondo ritiene che per integrare il reato di coltivazione sia sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico di cannabis vietato e pertanto la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente

Un esempio di questo orientamento è una sentenza del gennaio 2016 della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. IV 2016 n. 53337) secondo la quale:

Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo. Sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente.

Entrambi questi due orientamenti non consentono alcuna giustificazione di uso personale perchè sono ancorati ad una interpretazione letterale della legge.

Una sintesi di questi orientamenti restrittivo è una sentenza del gennaio 2018 della Corte di Cassazione (Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2018, n. 12226) ove si afferma:

Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale

3) Il terzo orientamento valuta, a differenza dei precedenti orientamenti, la capacità dello stupefacente ad essere diffuso nel mercato e pertanto in via indiretta elementi utili per tale valutazione sono:

A) l’uso personale;
B) e soprattutto la minima entità della sostanza producibile;

A mio avviso, questa è certamente una interpretazione di più ampio respiro che più è in linea con la nostra Costuzione (si veda Cass. pen. Sez. VI n. 5254 2015; Cassazione penale, sez. VI, 17/02/2016, n. 8058; Cassazione penale, sez. VI, 04/01/2018, ud. 04/01/2018, dep.27/02/2018, n. 9012)

Un esempio di questo orientamento è una sentenza del gennaio 2018 della Corte di Cassazione (Cassazione penale, sez. VI, 04/01/2018, ud. 04/01/2018, dep.27/02/2018, n. 9012) ove si afferma che:

Deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti qualora il giudice accerti l’inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa.

Quindi la situazione è molto confusa e il rischio è che due persone che abbiano commesso lo stesso identico fatto rischino una di essere assolta e l’altra di essere condannata a seconda dell’orientamento che la Corte o il Tribunale adotti.

Pertanto 2 sono gli effetti certi in questi casi:

1) è altamente probabile che in questi casi si subisca un processo penale;

2) inoltre si subirà un danno sia a livello economico che emotivo perché il processo penale è già un danno in sé a prescindere poi dalla eventuale condanna.

Sarebbe necessario un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione a Sezioni unite, che può avere una funzione di uniformare le interpretazioni.

Ma ancora meglio a mio avviso sarebbe un intervento del Parlamento che chiarisca questo punto della legge.

Mi piace dare sempre delle soluzioni e pertanto ho DUE CONSIGLI se vi doveste trovare purtroppo in questa situazione.

1) Impostate bene il processo e con quanti più elementi possibili per dimostrare che dalla sostanza siano ricavabili poche dosi e che la stessa sia destinata ad uso personale.

Al riguardo può essere d’aiuto una perizia o consulenza tossicologica che dimostri

a) il proprio stato di assuntore abituale e
b) che dalla sostanza possano derivare solo poche dosi.

Questa è la via per ottenere una sentenza di assoluzione.

Come dico sempre la strategia difensiva è come un vestito tagliato su misura che deve essere cucito da un sarto esperto che conosca i tessuti e sappia comporre un abito che vesta alla perfezione.

Quindi affidatevi ad un buon Avvocato esperto della materia.

Come seconda strategia, si può sostenere che l’offesa sia di particolare tenuità e ottenere una sentenza di non doversi procedere sussistendone le condizioni previste dalla legge.

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