Sei stato vittima di cyberbullismo o sei accusato di questo reato?
In questo articolo scoprirai come difenderti e ciò che devi sapere per difenderti in questi casi.
Gli Avvocati dello Studio forniscono consulenza e assistenza processuale in materia a tutte i minorenni che siano accusati di cyberbullismo oppure che siano persone offese del reato, mettendo a disposizione dei propri assistiti i seguenti servizi legali:
Il cyberbullismo è una forma di bullismo che si svolge online attraverso l’uso di dispositivi come telefoni cellulari, computer e social media.
Si tratta di comportamenti aggressivi, minacciosi, intimidatori o diffamatori che vengono perpetrati contro un individuo o un gruppo di persone.
Può includere attacchi verbali, l’invio di messaggi di odio o l’utilizzo di immagini o video offensivi. Può avere conseguenze profonde ed essere molto dannoso per le vittime.
Per avere subito un’idea dell’odiosità e della pericolosità del fenomeno, si pensi all’episodio accaduto a Novara nel 2013 (ai tempi non si parlava ancora di “cyberbullismo”) che aveva visto coinvolta una ragazza minorenne, la quale era stata ritratta in un video, ubriaca, mentre alcuni dei suoi coetanei simulavano su di lei un rapporto sessuale.
Il video, poi, aveva fatto il giro del web attraverso i principali canali social, comportando per la ragazzina, umiliata e impaurita, un serio problema nel relazionarsi con gli altri coetanei in seguito a quello spiacevole episodio.
Tra i casi più recenti e inquietanti di cyberbullismo, si riporta alla mente quello risalente al 2020 che ha riguardato una ragazzina di Napoli dell’età di appena 12 anni, la quale, a causa degli atti persecutori realizzati da due coetanei dell’età di 13 e 14 anni, era diventata inappetente e aveva addirittura accusato un malore, tanto da essere costretta a recarsi in ospedale.
Il rapporto tra la vittima e i cyberbulli era nato come un rapporto d’amicizia pochi mesi prima, ma ben presto i due avevano iniziato a insultarla sui social, attraverso messaggi privati, video e pubblicazioni di foto della dodicenne apostrofata come “obesa”.
La ragazza aveva poi trovato la forza di raccontare tutto alla madre, nei cui confronti i due giovanissimi non avevano risparmiato insulti, sempre attraverso profili falsi, con tanto di minacce di ritorsioni violente.
Il tratto distintivo del cyberbullismo è la volontà dell’autore di ridicolizzare, isolare o umiliare la vittima attraverso una serie di azioni opprimenti e persecutorie, consistenti il più delle volte nell’invio continuo di messaggi minatori oppure nella diffusione di fotografie, video o altri contenuti umilianti riguardanti la vittima ad un numero potenzialmente illimitato di persone.
Altra modalità di bullismo online, inoltre, è quella che consiste nella pubblicazione di commenti diffamatori od offensivi sui social network.
Il tutto, complice ovviamente la grande diffusione dei social, viene portato a conoscenza di un numero incalcolabile di persone; conseguenza di ciò è che i soggetti bullizzati, spesso adolescenti, vengono ripetutamente umiliati e indotti in uno stato di ansia e paura che, nei casi peggiori, sfocia addirittura in suicidi tentati o addirittura consumati.
Con un semplice computer o uno smartphone, il cyberbullo può reiterare le proprie condotte dannose anche ogni giorno, a qualunque ora e in qualsiasi luogo si trovi, rendendo estremamente difficile per la vittima sottrarsi, facendola cadere spesso nello sconforto e nella convinzione di non avere alcuna via di uscita se non, appunto, l’autoesclusione dalla società o addirittura la morte.
La gravità e la sempre maggiore diffusione di atti illeciti e nocivi della persona realizzati attraverso il web hanno dato luogo ad un apposito intervento normativo con il quale si è cercato di inquadrare il fenomeno e introdurre misure di prevenzione e di contrasto efficaci, ossia la Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Il cyberbullismo viene così inquadrato dall’art. 1 della citata Legge in quella serie ripetuta di comportamenti consistenti in “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Per arginare le conseguenze dannose degli atti di bullismo in rete, il legislatore del 2017, anziché creare una fattispecie di reato ad hoc, ha predisposto una serie di tutele offerte alle vittime della pubblicazione o diffusione di contenuti online.
Nello specifico, le nuove forme di intervento possono essere così riassunte:
Ogni minore che abbia compiuto i 14 anni, oppure ogni genitore o soggetto esercente la responsabilità parentale sul soggetto bullizzato, può inoltrare al gestore del sito Internet un’istanza per ottenere l’oscuramento e/o la rimozione del contenuto offensivo entro 48 ore.
Nel caso dei social network come Facebook, è possibile contattare il servizio assistenza per segnalare l’abuso mediante l’apposita sezione.
Qualora, poi, il gestore del sito non provveda all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto entro 48 ore, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali;
Qualora si ritenga di essere vittima di cyberbullismo, ci si può rivolgere anche al questore per chiedere un ammonimento, purché non sia già stata presentata una denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati.
Il questore provvederà, dunque, ad incontrare il minore bullo e ad ammonirlo, affinché la diffusione del contenuto lesivo venga interrotta;
In ogni scuola dovrà essere presente un docente con funzioni di coordinatore al fine di predisporre tutte le misure necessarie per prevenire il fenomeno del cyberbullismo.
Il dirigente scolastico, inoltre, dovrà informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo non appena ne venga a conoscenza e, se necessario, dovrà convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e predisporre eventuali sanzioni disciplinari a carico del minore bullo.
Non esistendo un vero e proprio reato di cyberbullismo previsto dal codice penale, tutte quelle condotte realizzate dai cyberbulli e rientranti nel concetto di cyberbullismo delineato dall’art. 1 della legge del 2017 vengono ricondotte, a seconda dei casi, ai seguenti reati e alle rispettive pene:
Occorre precisare, ad ogni modo, che un procedimento penale presso il Tribunale per i minorenni può essere avviato solo nei confronti di un minore che abbia compiuto i 14 anni e sia capace d’intendere e volere.
Se, invece, il minore non ha compiuto i 14 anni non può rispondere penalmente per gli atti commessi, ma i genitori saranno ugualmente tenuti al risarcimento del danno a favore della vittima, come previsto dal codice civile, per i fatti commessi dal figlio.
A tal proposito, si riporta alla mente un caso su cui si è pronunciato il Tribunale di Sulmona nel 2018 che aveva visto protagonista una ragazza minorenne, la quale, a seguito dell’invio consapevole di foto intime a conoscenti, era stata vittima di cyberbullismo ad opera dei medesimi.
Questi, infatti, avevano poi diffuso le foto senza consenso su Whatsapp ad altri ragazzi e, tale era stata la popolarità assunta da quelle immagini, che altri ragazzi avevano aperto, a nome della minorenne e senza il suo consenso, un profilo Facebook sul quale è stato poi caricato il materiale hard relativo alla giovane.
La sentenza in questione ha stabilito, innanzitutto, che la circostanza che sia stata la stessa minorenne a mandare volontariamente le foto intime ad alcuni ragazzi su richiesta degli stessi non abilita i destinatari di quelle foto a cederle in favore di altri soggetti che l’autore della foto non ha abilitato alla consultazione e alla detenzione dell’immagine.
La citata sentenza del Tribunale di Sulmona ha altresì stabilito che devono essere risarciti alla minore i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., in quanto sono stati lesi interessi attinenti alla sfera sessuale, quali il diritto alla riservatezza, al decoro e all’inviolabilità della corrispondenza.
Ebbene, in relazione al danno patito dalla minorenne, il giudice ha condannato: i genitori dei minorenni che hanno diffuso la foto a persone che non la possedevano al pagamento di un risarcimento di 2.000 euro per ogni singola cessione, ridotta a 1.000 euro se la cessione è avvenuta a favore di chi già la possedeva.
I genitori del minorenne che ha condiviso la foto su Facebook al pagamento della somma di 35.000 euro, considerando che la condotta ha generato un’ulteriore lesione ai diritti della ragazza, vista la potenzialità offensiva della diffusione a mezzo del social network.
Le indagini vengono svolte dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni e dai suoi ausiliari, come ad esempio la Polizia postale.
A questo punto, nel caso in cui gli inquirenti riescano a individuare il dispositivo da cui sono partite le offese (smartphone, tablet ecc…), potrà essere autorizzata l’acquisizione forense e la copia informatica integrale del contenuto del dispositivo.
Potranno essere, altresì, disposte le perquisizioni e, successivamente, anche il sequestro probatorio del dispositivo informatico o telematico. Inoltre, nel rispetto del codice di rito, il PM potrà anche chiedere l’interrogatorio del cyberbullo.
Terminate le indagini, il PM deciderà se esercitare l’azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio del minore, oppure avanzare richiesta di archiviazione.
Si fa presente, infine, che nel 1988 è stata introdotta la possibilità per il minore di beneficiare della sospensione del procedimento con messa alla prova, cui consegue l’affidamento ai servizi sociali, allo scopo di rieducare l’indagato-minore che ha compiuto atti di cyberbullismo (ma anche di bullismo).
Trattandosi di un reato commesso a mezzo Internet, la vittima nella denuncia-querela dovrà innanzitutto descrivere le condotte vessatorie e persecutorie subite sul web, cercando di indicare:
Se sei stato vittima di cyberbullismo o sei stato accusato di questo reato contattaci e troveremo la strategia difensiva più adatta per il tuo caso specifico.
Il cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene attraverso l’uso di tecnologie come Internet, telefoni cellulari e social media. Si tratta di comportamenti di prevaricazione, di minaccia o di umiliazione rivolti ad un altro individuo che, quasi sempre, è un minorenne.
Alcune delle principali forme di cyberbullismo comprendono l’invio di messaggi di testo o e-mail offensive, l’uso di fotografie o video per prendere in giro una persona, il pubblicare commenti offensivi sui social media, l’invio di messaggi anonimi, l’uso di siti web per diffondere false informazioni su qualcuno e l’utilizzo di profili falsi per prendere in giro la vittima designata.
Le conseguenze del cyberbullismo possono includere sensazioni di depressione, ansia, isolamento e persino pensieri suicidi. Può anche avere effetti dannosi sulla reputazione e sulla carriera persona bullizzata.
Per prevenire il cyberbullismo, è importante che i genitori parlino il più possibili con i propri figli, sensibilizzandoli sui rischi dei social media e sulle possibili conseguenze del cyberbullismo. È importante, inoltre, che i giovani imparino a riconoscere i segnali di cyberbullismo e che sappiano come reagire.
Le leggi contro il cyberbullismo variano da Stato a Stato. In Italia, ad esempio, con la legge n. 71 del 2017 sono state introdotte sanzioni penali più severe per chi pratica atti di cyberbullismo, soprattutto nei confronti di minori.
Detta legge, inoltre, ha fornito un quadro giuridico più chiaro per affrontare il cyberbullismo, sia per le vittime che per i responsabili:
– per le vittime, è stato creato un sistema di sostegno e di servizi di assistenza, nonché di una piattaforma di segnalazione. Inoltre, vi è per le vittime la possibilità di ottenere un indennizzo da parte dei responsabili;
– per i responsabili, sono previste multe severe, la cancellazione dei contenuti e l’obbligo di risarcimento delle vittime.
Una vittima di cyberbullismo può ottenere aiuto parlando con amici, familiari o un esperto. Inoltre, le vittime possono contattare un Avvocato esperto in materia per ottenere assistenza legale e sporgere eventualmente denuncia.
È importante che i bambini sappiano che ci sono persone di cui possono fidarsi e a cui possono rivolgersi. Se si conosce qualcuno che è vittima di cyberbullismo, è importante offrire sostegno, incoraggiamento e ascolto.
Alcuni esempi di cyberbullismo includono l’invio di messaggi di testo o e-mail offensive, l’uso di fotografie o video per prendere in giro una persona, il pubblicare commenti offensivi sui social media, l’invio di messaggi anonimi, l’uso di siti web per diffondere false informazioni su qualcuno e l’utilizzo di profili falsi per prendere in giro la vittima di turno.
Se si è stati vittima di cyberbullismo, è importante parlare con amici, familiari o un esperto per ottenere aiuto. Inoltre, le vittime possono contattare un Avvocato per ottenere assistenza legale o rivolgersi direttamente alle Forze dell’ordine.
Le punizioni sono molto varie e possono comprendere multe, carcere, obbligo di partecipare a programmi di prevenzione e persino la sospensione della patente di guida.