Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – Avvocato a Roma

Art. 319 del codice penale

Gli Avvocati penalisti dello Studio si occupano di offrire assistenza processuale a Roma e su tutto il territorio nazionale a coloro che vengano accusati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari, peculato, concussione, abuso d’ufficio e altri reati contro la Pubblica Amministrazione, aiutandoli a comprenderne al meglio gli elementi essenziali e a difendersi nella maniera più efficace e fornendo una serie di servizi legali utili all’assistito per la propria salvaguardia personale e patrimoniale, quali ad esempio:

– consulenza e assistenza tecnica in sede di indagini preliminari;

– investigazioni difensive;

– redazione di ricorsi avverso provvedimenti cautelari personali e reali;

– assistenza per tutta la durata del processo;

– redazione di atti di Appello e di ricorsi per Cassazione;

– attività difensiva a tutela del patrimonio contro eventuali provvedimenti di confisca di denaro o beni dell’assistito;

– assistenza tecnica nel corso dell’eventuale procedimento disciplinare.

Cos’è la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio? Chi può commetterla?

La corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio è quel reato commesso, ad esempio, dal magistrato assegnato alla Sezione fallimentare il quale riceva sistematicamente utilità di varia natura da alcuni professionisti, offrendo in cambio la loro nomina in procedure concorsuali, senza tuttavia svolgere una reale verifica di idoneità dei medesimi a ricoprire gli incarichi di volta in volta assegnati. In tal caso, infatti, il magistrato, che è pubblico ufficiale, pone in essere un atto di natura discrezionale tipico del proprio ufficio, violando, però, le procedure e i requisiti di legge che governano l’esercizio della discrezionalità amministrativa con pregiudizio degli interessi pubblicistici sottesi all’ufficio di appartenenza; il tutto per un proprio personale tornaconto (caso esaminato da Cass. Pen., Sez. VI, n. 44713/2019).

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio può essere realizzato anche da un funzionario della Questura che, nel rilasciare i permessi di soggiorno agli stranieri, dietro compenso in denaro, inverta l’ordine temporale di trattazione delle relative pratiche da parte dei rispettivi uffici, con ciò contravvenendo all’obbligo di trattare gli affari attribuiti all’ufficio pubblico in maniera tempestiva e secondo il loro ordine cronologico.

Ancora, per un ulteriore esempio di corruzione c.d. “propria”, si pensi agli agenti della Guardia di Finanza i quali ricevano sistematicamente denaro e altre regalie di vario genere da parte di imprenditori soggetti a periodiche verifiche ispettive da parte dei medesimi agenti, offrendo in cambio la redazione di verbali non veritieri circa l’esito di dette verifiche fiscali.

La condotta incriminata dall’art. 319 c.p., pertanto, è quella che vede il pubblico ufficiale accettare denaro o altra utilità ovvero accettarne la promessa offrendo in cambio l’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio oppure il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tra il privato e il pubblico ufficiale, in altre parole, viene concluso un vero e proprio contratto avente ad oggetto il mercimonio della funzione pubblica.

Peraltro, si badi, quando si parla di atto contrario ai doveri si fa riferimento a qualsiasi attività tipica della funzione pubblica esercitata che risulti contraria al generico dovere di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza.

Quanto detto sinora aiuta a comprendere il motivo per cui i parlamentari non posso essere chiamati a rispondere di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, essendo tale reato incompatibile con la sfera di libertà del parlamentare, molto diversa da quella di chi svolge l’attività amministrativa in senso stretto. Con riferimento all’attività svolta dal parlamentare, infatti, non sarebbe individuabile un riferimento ai beni del buon andamento e dell’imparzialità, essendo egli libero di esprimere nel modo che preferisce l’interesse del Paese -la mancanza del vincolo di mandato previsto dall’art. 67 della Costituzione gli riconosce assoluta autonomia-, anche nel caso in cui si risolva nell’assecondare liberamente intendimenti altrui (Cass. Pen., Sez. VI, n. 40347/2018).

Nel caso appena illustrato del parlamentare sarà tutt’al più configurabile il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione, posto il divieto generico di remunerazione del munus publicum secondo cui è intollerabile l’acquisizione di un vantaggio non previsto da parte del politico che sia sinallagmaticamente correlato all’esercizio della funzione; ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 54 della Costituzione, che impone a chi sia investito di pubbliche funzioni di adempierle con onore e disciplina.

La non punibilità

La legge c.d. “Spazzacorrotti” del 2019 ha introdotto nel codice penale una causa di non punibilità che opera con riguardo ad alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui la corruzione in tutte le sue forme, e che è disciplinata dall’art. 323-ter c.p.

Detta norma esclude la punibilità dei fatti di corruzione per coloro che, pur avendo preso parte all’accordo corruttivo, decidano di collaborare con la giustizia denunciando il fenomeno e fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. Ciò a patto che sussistano i seguenti presupposti:

– colui che denuncia deve farlo prima di avere notizia che sul proprio conto siano in corso indagini volte ad accertare tali fatti;

– la denuncia deve essere presentata entro e non oltre 4 mesi dal fatto;

– la non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità percepita dal denunciante o di una somma di denaro equivalente.

Pene previste per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Premesso che, trattandosi di reato a concorso necessario, la medesima pena prevista per il pubblico ufficiale (corrotto) spetta anche al privato (corruttore) che dà o promette denaro o altra utilità, la corruzione “propria” è punita con una pena più severa rispetto alla corruzione “impropria” (per l’esercizio della funzione), che consiste nella reclusione da 6 a 10 anni, cui si aggiunge in caso di condanna (anche in caso di patteggiamento) la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, pene accessorie quali l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché la riparazione pecuniaria commisurata a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale, da versare in favore della Pubblica Amministrazione (quest’ultima è esclusa in caso di patteggiamento, in quanto irrogabile solo in caso di sentenza di condanna emessa all’esito del rito ordinario o abbreviato).

Attenzione, poi, a quanto stabilito recentemente dalla Cassazione con riguardo al caso di confisca per equivalente, la quale deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, non potendo coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti per l’intero importo (Cass. Pen., Sez. VI, n. 4727/2021).

A quanto detto, si aggiunga che l’art. 319-bis c.p. prevede l’aumento di un terzo rispetto alla pena base (fino ad un massimo di 13 anni e 4 mesi) nell’ipotesi in cui i fatti di corruzione riguardino il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o altro tipo di esborso da parte della Pubblica Amministrazione.

Da ultimo, si tenga conto del fatto che, alle conseguenze prospettate sinora, potrebbe aggiungersi anche il procedimento disciplinare eventualmente attivato dall’ufficio pubblico di appartenenza.

Prescrizione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il delitto di corruzione “propria” si prescrive nel termine di 10 anni (pena massima) più la metà in caso di eventuali atti interruttivi del procedimento penale, per un totale di 15 anni, come specificamente previsto dalla norma contenuta nell’art. 161, co. 2 c.p.

Si tenga conto, peraltro, del fatto che la corruzione fa parte dei c.d. reati ad azione frazionata, nel senso che essa si perfeziona già al momento della promessa/accettazione corruttiva, ma il momento consumativo, ovvero quello a decorrere dal qual si calcola il termine prescrizionale, si sposta in avanti nel caso in cui ad essa segua la dazione di denaro o altra utilità. In parole povere, a rilevare ai fini del calcolo della prescrizione sarà il momento dell’ultima dazione, salvo chiaramente il caso in cui alla promessa non sia seguita alcuna dazione, perché in tal caso a rilevare ai fini della prescrizione sarà il momento in cui è stato concluso l’accordo corruttivo (il pactum sceleris).

Indicazioni sulla procedura

Venendo agli aspetti puramente procedurali in materia di corruzione, si tratta di un reato procedibile d’ufficio -non si richiedono condizioni di procedibilità, quali ad esempio la querela- e la competenza spetta al Tribunale in composizione collegiale.

L’arresto è facoltativo in caso di flagranza di reato e il fermo è consentito.

Le misure cautelari personali sono consentite, così come consentite sono le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni quali mezzo di ricerca della prova.

Il caso della costruzione dello stadio della Roma

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 4486 del 29 gennaio 2019 in merito alla vicenda processuale relativa alla costruzione dello stadio dell’A.S. Roma, che vedeva coinvolti, a vario titolo, imprenditori e funzionari pubblici dell’amministrazione capitolina. Il caso esaminato riguardava un consigliere regionale del Lazio che aveva ricevuto la somma di euro 25.000,00 da un noto imprenditore a fronte del suo asservimento agli interessi di quest’ultimo.

Ebbene, la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di corruzione per l’esercizio della funzione in luogo del più grave reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; ciò sulla base della differente finalità cui è rivolta la dazione. Mentre nel caso dell’art. 318 c.p. la stessa è versata a fronte di un generico svolgimento della funzione, nel caso dell’art. 319 c.p. il pubblico agente si impegna a rilasciare un provvedimento amministrativo specificatamente individuato o, quantomeno, individuabile.

Nelle motivazioni, inoltre, si specifica che la corruzione per l’esercizio della funzione è reato di pericolo, in quanto volto a prevenire la compravendita degli atti di ufficio e a garantire la funzionalità e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. La corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, al contrario, è reato di danno, poiché la dazione è direttamente connessa al compimento di uno specifico atto contrario agli interessi e alle finalità dell’ufficio: in pratica, l’atto oggetto del mercimonio lede in concreto il bene giuridico protetto, motivo per cui il trattamento sanzionatorio è più severo rispetto al meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione.

Art. 319 del codice penale

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

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