Il reato di atti sessuali con minorenne è punito dall’art. 609-quater del codice penale ed è un crimine particolarmente grave che consiste nel compiere atti che violano l’intimità del minore, compromettendone il sano e libero sviluppo psicofisico.
In Italia, il reato di atti sessuali con minorenni è trattato con la massima severità, tant’è vero che è punito con la stessa pena prevista per la violenza sessuale, ossia con reclusione da 6 a 12 anni.
Nell’ipotesi in cui il minore abbia già compiuto i 16 anni la pena va da 3 a 6 anni di reclusione.
Qualora il minore non abbia ancora compiuto i 10 anni, tuttavia, la pena è raddoppiata, per cui va da un minimo di 12 a un massimo di 24 anni di reclusione.
Gli Avvocati penalisti dello Studio si occupano di fornire consulenza e assistenza in giudizio a coloro che vengano accusati o siano stati vittima dei reati di violenza sessuale in danno di un minore o di atti sessuali con minorenne.
I servizi legali , nonché di assistere i minori che siano vittime di tale reato, mettendo a disposizione una serie di servizi legali mirati alla migliore tutela dell’assistito:
In linea di massima non c’è il reato di atti sessuali con minorenni se un maggiorenne compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto i 14 anni.
Ciò si verifica quando, ovviamente, il minorenne presti il proprio consenso in maniera libera e purché questo si estenda a tutta la durata dell’atto sessuale.
Se viene meno in corso e l’atto continua c’è violenza sessuale.
Diversamente, invece, qualora l’atto sessuale con minore avvenga utilizzando violenza, minaccia o abuso di autorità, l’adulto risponderà sempre di violenza sessuale aggravata ai sensi dell’art. 609-ter del codice penale.
Al di sotto dei 14 anni è sempre reato a prescindere dal consenso.
Il problema sorge quando tra il minore che ha compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 e l’adulto intercorrono particolari relazioni tali da far presumere che il consenso prestato dal minore sia viziato, perché non del tutto libero da coinvolgimenti emotivi.
Nello specifico, si configurerà il reato di atti sessuali con minorenni se il minore ha:
a) tra i 14 e i 16 anni, ma l’adulto è:
In questo caso la pena è la reclusione da 6 a 12 anni.
b) tra i 16 e i 18 anni, ma solo nel caso in cui l’adulto ricopra una delle posizioni elencate sopra e, in aggiunta, “abusi in concreto dei poteri connessi alla sua posizione”.
Per intenderci, commette reato l’istruttore di nuoto che consuma un rapporto sessuale con una delle sue corsiste di 17 anni, se ciò avviene negli spogliatoi della piscina, lì dove l’istruttore ha facilità di accesso e di approccio.
In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 6 anni.
Come già accennato, se il minore ultraquattordicenne acconsente all’atto sessuale con l’adulo e non vi è tra i due nessuna delle relazioni richiamate, il maggiorenne non commette alcun reato.
Il problema, però, sussiste nel momento in cui si va ad accertare il minore sia stato o meno consenziente per tutta la durata dell’atto sessuale; poi bisognerà verificare se il consenso sia stato prestato in maniera consapevole e davvero libera.
Ebbene, il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori, anche a prescindere dall’esistenza di segni di violenza sul corpo della persona offesa.
Pertanto, sarà sufficiente che il rapporto sessuale non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta per le più varie ragioni.
Ancora, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo.
E’ sufficiente che la volontà risulti anche solo parzialmente e temporaneamente coartata e non è necessario che l’uso della violenza o della minaccia da parte del violentatore sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento.
Il delitto di atti sessuali con minorenne punisce il compimento di qualsiasi atto sessuale con persona che non abbia compiuto gli anni quattordici al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale.
A tal riguardo, il consenso della persona offesa infraquattordicenne è del tutto irrilevante.
In tal caso si tutela l’integrità fisico-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della sfera sessuale.
Difatti, in relazione all’età, il minore di anni quattordici è considerato immaturo e incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.
Ebbene, un minorenne che compie atti sessuali con altro minorenne non commette alcun reato, a patto che sussistano due condizioni:
1) che il più piccolo dei due abbia compiuto i 13 anni (es. il quindicenne che fa sesso con una dodicenne commette sempre reato);
2) che la differenza di età tra i due non sia superiore a 4 anni (es. un ragazzo di 17 anni e 6 mesi può fare sesso con una ragazza di 13 anni e 9 mesi, non invece con una ragazza di 13 anni e 3 mesi).
Nel concetto di “atti sessuali” inteso dal nostro codice penale, vengono oggi fatte rientrare tutte quelle condotte che, anni fa, rientravano a seconda dei casi nei reati di violenza carnale o di atti di libidine.
In altre parole, oggi per atto sessuale si intende qualsiasi tipo di atto che esprima l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.
Devono includersi, pertanto, toccamenti, palpeggianti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime.
E’ del tutto irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.
Ma vi è di più: sono considerati atti sessuali non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente.
Sono atti sessuali anche quelli repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria.
Orbene, la repentinità e la brevità dell’azione non escludono la consumazione del reato.
Sono atti sessuali anche quelli repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria.
Orbene, la repentinità e la brevità dell’azione non escludono la consumazione del reato.
Pertanto, configura il reato anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, sia tale da superare la contraria volontà del soggetto passivo.
In questi casi, il punto focale è sufficiente compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Il fatto che l’agente abbia ignorato la minore età della persona offesa non esclude il reato, salvo che si tratti di “ignoranza inevitabile”.
In altre parole, l’errore sull’età della vittima esclude il reato solo se il soggetto agente, pur avendo adottato la dovuta diligenza e fatto gli accertamenti del caso.
Nonostante ciò, deve essere stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne.
Ne consegue che non sono sufficienti:
le sole rassicurazioni verbali circa l’età fornite dal minore;
altri elementi, quali le presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni;
o, ancora, le rassicurazioni verbali circa l’età provenienti da soggetti terzi .
Per fare un esempio di ignoranza inevitabile, si pensi al caso in cui la minorenne adotti ogni tipo di accortezza per far credere all’adulto di avere più di diciotto anni.
Ad esempio, si faccia trovare sempre all’uscita dell’università come se la frequentasse, oppure esca spesso in macchina come se possedesse la patente di guida.
Ovviamente, nell’ipotesi appena citata, l’adulto potrà essere esentato da pena per ignoranza “inevitabile” circa l’effettiva età della persona offesa, in quanto chiunque sarebbe caduto nel medesimo errore.
Non c’è dubbio che non basta accontentarsi delle informazioni sulla maggiore età ricevute dal minore o reperite altrove.
Tuttavia è necessario che chi compie atti sessuali con un giovane si preoccupi di verificare con tutti i mezzi a disposizione la sua maggiore età.
Commette reato, dunque, colui che compia atti sessuali a pagamento con una minorenne senza adottare alcuna cautela e senza assumere le dovute informazioni sulla minore.
In tal caso, non ci si può limitare a fare generico affidamento su quanto detto dalla minore o da terzi oppure su quanto desumibile dai tratti fisici della medesima.
In tema di reati sessuali con minorenni, grava sull’adulto che invoca l’errore sull’età della vittima l’onere di dimostrare di avere attivato tutte le precauzioni necessarie.
Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
E’, quindi, necessaria una verifica più penetrante rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni.
In tal caso, si valuta in maniera più rigorosa la credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.
L’art. 609-quater c.p. prevede la stessa pena prevista per la violenza sessuale, ossia la reclusione da 6 a 12 anni, salvo i casi di minore di anni 18 che abbia però già compiuto i 16 (in tal caso la pena è la reclusione da 3 a 6 anni) e salvo i casi previsti dal nuovo terzo comma (reclusione fino a 4 anni).
Vi sono, poi, delle ipotesi aggravate:
aumento fino a 1/3 (reclusione fino a 16 anni) se:
a) gli atti sessuali con un minore che ancora non ha compiuto gli anni 14 avvengono in cambio di denaro o di altra utilità;
b) il reato è commesso da più persone riunite (almeno due);
c) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
d) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
e) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore;
b) pena raddoppiata (reclusione da 12 a 24 anni) se la persona offesa non ha ancora compiuto gli anni 10.
Come ritenuto dalla Cassazione, l’attenuazione di pena in misura non eccedente i 2/3 prevista per i “casi di minore gravità” va applicata con parsimonia.
Essa deve essere applicata solo all’esito di una valutazione globale da parte del Giudice, che tenga conto di una molteplicità di elementi:
il grado di coartazione esercitato sulla vittima;
le condizioni fisiche e mentali del minore coinvolto;
le caratteristiche fisiche e psicologiche in relazione all’età;
l’entità della compressione della libertà sessuale;
il tempo, le modalità e i mezzi dell’azione;
il danno arrecato anche in termini psichici.
Ne discende che la tipologia di atto sessuale posto in essere non assume rilevanza determinante ma rimane solo come uno degli elementi da valutare.
Posto che ai sensi dell’art. 157, co. VI c.p. i termini di prescrizione per tale reato sono raddoppiati, il termine prescrizionale è di 24 anni, più ¼ in caso di eventuali atti interruttivi del procedimento per l’ipotesi base prevista dal primo comma, per un totale di 30 anni.
La prescrizione, invece, matura in 12 anni per l’ipotesi prevista dal secondo comma con riguardo al minore di 18 anni che abbia però già compiuto i 16, cui si aggiunge sempre ¼ in caso di interruzioni.
Quanto alla nuova ipotesi prevista dal terzo comma introdotto dalla L. n. 238/2021, la prescrizione avviene nel termine di 8 anni, cui si aggiunge sempre ¼ per le interruzioni.
Infine, nell’ipotesi dell’ultimo comma che riguarda gli atti sessuali su minore di anni 10, la prescrizione matura nel termine di 48 anni.
In ogni caso, si badi, il termine per il calcolo della prescrizione decorre a partire dal momento in cui la persona offesa compie i 18 anni.
Stante la riforma operata dal Codice Rosso del 2019, il reato di atti sessuali con minorenne è procedibile d’ufficio.
Questo significa che chiunque ne sia a conoscenza può denunciare l’accaduto recandosi in Questura, presso la stazione dei Carabinieri o presso gli uffici della Procura.
La competenza spetta al Tribunale in composizione collegiale.
L’arresto è obbligatorio in flagranza di reato, salvo che si tratti dell’ipotesi prevista dal nuovo terzo comma, che è punito con pena massima di 4 anni di reclusione.
Il fermo di indiziato è consentito solo per le ipotesi previste dal primo, dal quarto e dall’ultimo comma.
Le misure cautelari sono consentite (anche l’allontanamento dalla casa familiare), così come sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
I. Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
II. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
III. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
IV. La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
V. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
VI. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
VII. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Il reato di atti sessuali con minorenni viene commesso da chiunque abbia intenzionalmente commesso atti sessuali consensuali (se manca il consenso del minore si tratta di violenza sessuale aggravata) con un minore di 18 anni.
Le pene previste per chi commette il reato di atti sessuali con minorenni sono molto severe e variano a seconda della gravità degli atti commessi, dell’età del minore coinvolto e della relazione tra l’adulto e il minorenne.
Oltre alla reclusione, il condannato può essere punito con le sanzioni accessorie previste dall’art. 609-nonies c.p.: si pensi, ad esempio, alla perdita della responsabilità genitoriale, la perdita del diritto agli alimenti o al divieto di svolgere lavori di contatto con i minori.
Senza dubbio, alcuni dei principali fattori che contribuiscono al reato sono l’abuso di alcool o droghe, l’incapacità di riconoscere i limiti appropriati nella relazione tra un adulto e un minore, la mancanza di consapevolezza delle leggi sull’età, la pressione sociale, l’incapacità di riconoscere la vulnerabilità dei bambini, l’abuso di potere e l’abuso di relazioni di fiducia.
Oltre alla detenzione e al pagamento di ammende, la condanna può comportare la registrazione del reo come stupratore o molestatore sessuale, il divieto di contatto con minori, la sospensione o la revoca della licenza professionale, la perdita della custodia dei figli, la custodia detentiva, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal minore e altro ancora.
Le vittime di reato hanno diritto a un risarcimento per i danni subiti, a informazioni sullo stato del processo penale, a una rappresentanza legale gratuita e a essere informate sulle misure di sicurezza per assicurare che non siano ulteriormente vittimizzate.
Dopo che è stato commesso un reato di atti sessuali con minorenni, una vittima può presentare una denuncia alle autorità competenti. Se la denuncia è accettata, viene avviato d’ufficio un procedimento penale per accertare la penale responsabilità e la Procura inizia a svolgere le indagini.
Anche se le leggi sugli atti sessuali con minorenni non si applicano al rapporto sessuale tra due minorenni se il più piccolo ha compiuto i 13 anni e la differenza di età non è superiore a 4 anni, ci possono essere altre conseguenze legali. Ad esempio, i genitori o l’autorità scolastica potrebbero decidere di prendere comunque provvedimenti disciplinari qualora lo ritengano opportuno.
I genitori possono proteggere i loro figli dal reato di atti sessuali con minorenni fornendo loro istruzioni appropriate su come identificare e reagire a situazioni pericolose. Inoltre, i genitori devono sempre essere vigili ed evitare che i loro figli siano coinvolti in attività che possano renderli vulnerabili.
I minorenni possono essere protetti dai reati di atti sessuali non consensuali attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi, una comunicazione aperta (più lezioni di educazione sessuale nelle scuole) e una maggiore vigilanza da parte dei genitori. Inoltre, i minorenni devono essere informati dei loro diritti e delle leggi che li tutelano.