Hai violato l’ art 186 cds in tema di guida in stato di ebbrezza e vuoi sapere quali sono le conseguenze aggiornate in caso di alcol test oltre i limiti?
Di seguito troverai l’ art 186 cds aggiornato al nuovo codice della strada 2024 con dei paragrafi per agevolarne la lettura.
Se preferisci la modalità video ho creato una video lezione sull’art 186 cds che potrai visionare qui sotto e altri materiali che troverai nel proseguo della lettura.
Video lezione sulle sanzioni aggiornate in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 , e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12 , commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12 , commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’ articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In deroga a quanto previsto dall’ articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’ articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.
Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma.
Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter.
Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
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In caso di violazione dell’ art. 186 cds può essere utile soffermarsi sulle più recenti sentenze della Corte di cassazione per individuarne gli orientamenti sulle varie tematiche attinenti alla guida in stato di ebbrezza.
Di seguito, qui sotto, ho preparato una video lezione per spiegarti le sanzioni aggiornate al 2022 che si rischiano in caso di violazione dell’art. 186 del cds.
Il modo più diretto per recuperare la patente è quello di proporre ricorso al Giudice di pace civile avverso l’ordinanza di sospensione della patente emessa dal Prefetto, per il tramite di un avvocato che si occupi di questa materia.
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall’art. 223 del medesimo codice – la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito – risponde alla necessità di impedire che, nell’immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima l’applicazione della sospensione cautelare a distanza di 19 mesi dall’accertamento del fatto, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali il provvedimento doveva considerarsi adottato in tempo ragionevole).
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.
Ne consegue che – in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Video lezione sul “ritiro patente alcol: come riaverla”
l’etilometro è uno strumento tecnico che in assenza di revisioni periodiche o in presenza di altri vizi, può dare dei risultati inattendibili e inutilizzabili nel processo.
Cassazione penale sez. IV – 08/06/2021, n. 24424
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, spetta all’organo della pubblica accusa, nell’ambito della prova della corretta misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro, dimostrare la regolarità delle verifiche periodiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti con cadenza annuale (si veda il decreto del ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990). Ma una volta che tale circostanza risulti dimostrata, il regolare funzionamento del misuratore non può essere messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, posto che l’attestazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui viene eseguito l’accertamento.
Fonte:
Guida al diritto 2021, 31
Anche gli accertamenti tossicologici in caso di incidente stradale devono seguire scrupolosamente quanto previsto dal codice della strada. Qualora siano effettuati non in conformità rispetto a quanto stabilito dalle linee guida del “Linee guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente”, è possibile eccepirne l’inutilizzabilità nel processo penale.
Cassazione penale sez. IV- 05/03/2020, n. 8862
In tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi.
Fonte: Ced Cassazione
Prima dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza è necessario ricevere l’avviso della facoltà di essere assistiti dal difensore di fiducia a seguito di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 5395 del 2015.
Cassazione penale sez. IV – 03/11/2021, n. 40550
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.
Fonte:
CED Cass. pen. 2021
La prolungata, ma temporaneamente vana, attesa del difensore indicato dal M. e tenuto conto della congruità del lasso temporale decorso non ha comportato alcuna illegittimità della prima prova, considerando anche il determinante fattore che un’eccessiva protrazione dell’attesa avrebbe potuto incidere sull’attendibilità ed efficacia dell’accertamento e, quindi, sulla corrispondenza reale dell’esito della rilevazione del tasso alcolemico ai fini della verifica della eventuale configurabilità della violazione di cui all’art. 186 C.d.S. (integrante un illecito amministrativo, ove il tasso rilevato fosse rimasto accertato tra il limite minimo di 0,5,01 m/l e quello massimo di 0,8 m/l, e gli estremi di un reato nell’ipotesi di superamento di quest’ultimo valore), rilevando – ai fini della legittimità procedimentale dell’accertamento – soltanto ed imprescindibilmente l’osservanza dell’obbligo di avvisare preventivamente il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di avvertire un proprio difensore di fiducia (non incidendo su tale legittimità l’esecuzione del test alla necessaria presenza del difensore indicato) .
Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate. Ove il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente.
E’ evidente che in tal caso vi sia un inasprimento sanzionatorio.
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica.
In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l’impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l’incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro.
In caso di rifiuto dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza sono previste le stesse sanzioni penali dettate per i casi di guida in stato di ebbrezza in cui il tasso alcolemico supera 1,5 g/l.
Cassazione penale sez. IV – 22/01/2020, n. 13493
L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento. Fonte: Guida al diritto 2020, 27, 102
(difforme: Cassazione penale sez. IV, 10/02/2021, n.33594)
Quando il fatto è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale il giudice ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale può pronunciare una sentenza di non doversi procedere.
Cassazione penale sez. IV – 20/05/2021, n. 35825
In tema guida in stato di ebbrezza, è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto anche in caso di superamento dei limiti del tasso alcolemico consentito, laddove tutte le circostanze del caso inducono a ritenere sussistente una particolare tenuità dell’offesa per la circolazione stradale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p. in presenza di un modesto disvalore trattandosi di soggetto incensurato, non aduso all’assunzione di sostanze alcoliche e pertanto di condotta occasionale e circoscritta, accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione).
Fonte:
Guida al diritto 2021, 44
Cassazione penale sez. IV – 20/05/2021, n. 35825
In tema guida in stato di ebbrezza, è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto anche in caso di superamento dei limiti del tasso alcolemico consentito, laddove tutte le circostanze del caso inducono a ritenere sussistente una particolare tenuità dell’offesa per la circolazione stradale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p. in presenza di un modesto disvalore trattandosi di soggetto incensurato, non aduso all’assunzione di sostanze alcoliche e pertanto di condotta occasionale e circoscritta, accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione).
Fonte:
Guida al diritto 2021, 44
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – a ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, anche nell’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 186 (da ciò, relativamente a una contestazione della contravvenzione di cui all’art. 186, lett. c), del codice della strada, aggravata dall’essersi verificato un incidente – segnatamente la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale – con accertamento mediante etilometro che aveva dato gli esiti di 1,90 g/l, alla prima prova, e 1,97 g/l alla seconda prova, la Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato che lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità, valorizzando negativamente l’elevato tasso alcolico, le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, l’entità del pericolo provocato agli utenti della strada).
Una delle modalità per poter affrontare i procedimenti di guida sotto l’influenza dell’alcol è quello di chiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale.
Cassazione civile sez. VI – 10/11/2021, n. 33082
In tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all’avente diritto in favore dell’imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro.
Fonte:
Giustizia Civile Massimario 2021
Corte Costituzionale – 07/12/2018, n. 231
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.
L’implicito obbligo di includere i provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati finisce per risolversi in un trattamento irragionevolmente deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l’imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati, anche considerato che, mentre per la generalità dei casi esiste la possibilità di beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qualora si sia ottenuta la riabilitazione, nel caso dei provvedimenti relativi alla messa alla prova la riabilitazione è per definizione esclusa, non trattandosi di condanne.
In alcuni casi di violazione dell’art. 186 del codice della strada è possibile chiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Ciò accade quando la persona accusata non si opponga, non abbia provocato un incidente stradale e non abbia già beneficiato dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis del codice della strada.
In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Fonte:
CED Cass. pen. 2021
Cassazione penale sez. IV – 13/01/2021, n. 6879
In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Fonte:
CED Cass. pen. 2021
In caso di guida in stato di ebbrezza si può evitare la condanna quando è maturata la prescrizione, ossia quando sono trascorsi 4 o 5 anni dal fatto e con il rispetto delle regole in materia dettate dal codice penale che negli ultimi anni hanno subito numerose modifiche.
L’art. 186, comma 2 bis, c. strad. dispone che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Non è possibile ritenere che l’automatismo della misura in argomento sia venuto meno in ragione del fatto che il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis c. strad. si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Tale eventualità è contraddetta sia dall’art. 168 ter, comma 2, c.p., il quale, regolamentando la specifica ipotesi qui in esame, prevede espressamente che “l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”; sia dall’art. 224, comma 3, c. strad. (rientrante nel capo II, sezione II, del titolo VI, richiamato dall’art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”.
Cassazione penale sez. IV – 19/12/2017, n. 6154
In tema di guida in stato di ebbrezza è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alle sanzioni amministrative accessorie.
Fonte:
CED Cass. pen. 2018
Articolo redatto dall’Avv. Vincenzo Daniele Mistretta
L’art. 186, comma 2 del codice della strada prevede in tal caso l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
L’art. 186, comma 2 del cds prevede in tal caso l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Se si provoca un incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza l’art. 186, comma 2 bis del cds afferma:
“Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222”.
In caso di guida in stato di ebbrezza, il veicolo viene affidato come segue. L’art. 186, comma 2 quinquies cds afferma che:
“Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore”.
In tal caso, l’art. 186 comma 2 sexies cds prevede che:
“L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
Secondo quanto previsto dall’art. 186 comma 3 cds:
“Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’ articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”.