Spesso ragazzi giovani che devono inserirsi nel mondo del lavoro vengono coinvolti in casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
In tali ipotesi il problema che si pone è quello di mantenere la fedina penale pulita o meglio non avere alcuna iscrizione pregiudizievole nel casellario giudiziale che possa creare dei disagio quando si devono affrontare dei concorsi pubblici e viene richiesto se il candidato abbia “procedimenti penali pendenti o a subito una condanna penale“.
Mi è capitato di assistere tanti ragazzi che dopo tanti anni di studio e di sacrifici rischiano di pregiudicare il loro futuro professionale a seguito della denuncia per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del codice della strada.
In questi casi si pone è necessario individuare delle soluzioni che in tempi rapidi possano evitare di subire una condanna penale capace di macchiare la fedina penale.
Come in tutte le materie specialistiche, il suggerimento è quello di affidarsi ad un legale che abbia una competenza specifica per questo reato, perchè a volte le conseguenze, se non si affronta correttamente il problema, possono essere disastrose per il futuro personale e lavorativo.
Difatti, i casi di guida in stato di ebbrezza coinvolgono aspetti penalistici (si viene denunciati), amministrativi (viene ritirata la patente) e civili (quando è necessario promuovere ricorso al giudice di pace avverso la sospensione della patente) che richiedono l’intervento di uno specialista della materia che sappia sintetizzare la complessa materia per trovare la soluzione più rapida ed efficace.
In tal modo, potrà essere trovata la strategia più adeguata che consenta di raggiungere l’obiettivo di mantenere la fedina penale pulita e permettere di poter affrontare concorsi pubblici e colloqui di lavoro in modo sereno.
Come dico sempre in questi casi, la strategia difensiva è come un vestito tagliato su misura da un abile sarto.
Già in questa fase è possibile dare un consiglio pratico.
Verifica se sei stato avvisato della facoltà di essere assistito dal tuo difensore di fiducia prima dell’accertamento con etilometro o con esame del sangue.
Sussiste difatti l’obbligo di avvisare la persona che si sottopone ad alcoltest o ad esame del sangue della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia.
Se ciò non dovesse avvenire, l’accertamento con etilometro o con esame del sangue è nullo e non può essere utilizzato per provare la colpevolezza in un processo penale.
A stabilirlo è la Cassazione Penale a Sezioni unite con sentenza n. 5396 del 2015.
Sussistono poi altre possibilità e strategie per mantenere la fedina penale pulita di cui mi occuperò in altri articoli ed in altre video lezioni e che dipendono dalle peculiarità del caso specifico.
Spero che queste indicazioni possano esserti risultate utili.
Avv. Vincenzo Daniele Mistretta