Vi è mai capitato di assistere ad una lite tra vicini di casa per dei rumori, per un animale domestico fastidioso oppure per un parcheggio?
Siete mai stati vittime di comportamenti molesti da parte di un vicino, magari nelle ore notturne?
Ebbene, comportamenti molesti o intimidatori da parte di un vicino, se ripetuti nel tempo, posso configurare il reato di stalking; ciò, solo se tali condotte inducono chi le subisce in uno stato di ansia o di paura oppure se lo portano a modificare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking è previsto dall’art. 612 bis c.p. ed è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi, che aumenta in caso di aggravanti.
Gli avvocati penalisti dello Studio difendono i propri assistiti accusati di stalking in tutta Italia grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni. Particolare attenzione viene poi dedicata allo stalking on line e al cyberstalking.
Gli Avvocati dello Studio si occupano di tutelare tutti coloro che subiscano ripetutamente molestie o minacce da parte dei vicini.
Dalla proposizione della querela, passando per la difesa in giudizio, sino alle eventuali impugnazioni, sarete seguiti e consigliati dal nostro team di penalisti.
Di seguito, sinteticamente, i servizi legali forniti:
– consulenza, anche online;
– assistenza nella redazione e nel deposito della querela;
– assistenza tecnica in sede di indagini preliminari;
– redazione di ricorsi avverso provvedimenti cautelari;
– assistenza per tutta la durata del processo;
– redazione di atti di Appello e di ricorsi per Cassazione.
Sono molti i comportamenti potenzialmente molesti o intimidatori che una persona può realizzare turbando la quiete del proprio vicino. Ad esempio:
Molti altri comportamenti possono essere considerati molesti, tuttavia, affinché si possa parlare di stalking, è necessario che questi siano ripetuti nel tempo e, soprattutto, che comportino conseguenze nocive a livello psico-fisico per il vicino.
Per essere condannato per stalking, è necessario che il condomino ponga in essere una vera e propria persecuzione ai danni del vicino.
In sintesi, è necessario che si verifichino due condizioni:
Il molestatore diventa stalker quando arreca alla vittima, in maniera ripetuta nel tempo, un disturbo inaccettabile tale da incidere concretamente sullo svolgimento della sua quotidianità.
Per intenderci, il vicino disturbato dal volume troppo alto dello stereo nelle ore notturne potrebbe sviluppare seri problemi di insonnia. Tali problemi, eventualmente, potrebbero anche essere refertati da un medico per poi essere prodotti in giudizio.
Ancora, il vicino sul cui balcone vengono ripetutamente gettati mozziconi di sigarette o immondizia potrebbe dover modificare le proprie abitudini. Ad esempio, potrebbe non stendere più i panni all’esterno oppure non cenare più in balcone per via del vicino molesto.
Ebbene, in casi come questi e in molti altri, colui che pone in essere le molestie o le minacce potrebbe rispondere di stalking condominiale.
Se vi rendete conto che il vostro vicino vi sta rendendo la vita impossibile, non resta che prendere i giusti provvedimenti!
Innanzitutto, sarebbe opportuno fare un richiamo al vicino, intimandogli di cessare i comportamenti molesti. È consigliabile spedirgli una raccomandata A/R da inviare per conoscenza anche all’amministratore di condominio.
Nel caso in cui il richiamo non dovesse dare frutti, si procederà per vie legali, facendosi eventualmente assistere da un Avvocato penalista.
Per il tramite del proprio Avvocato, la vittima di stalking può poi chiedere al Questore di ammonire ufficialmente il vicino molesto.
Per fare ciò, basterà rivolgersi al Comando dei Carabinieri o a un Commissariato. Poi saranno loro a inoltrare l’istanza al Questore territorialmente competente.
La Questura, ricevuta l’istanza dalla vittima e valutatane la fondatezza, procede a convocare il vicino in Questura e ad ammonirlo oralmente, intimandogli di desistere dalla condotta molesta.
Questi, inoltre, informa l’ammonito che, se dovesse continuare con le molestie, sarà formalizzata la querela per il reato di stalking nei suoi confronti.
Se il vicino continua con le molestie nonostante il provvedimento di ammonimento del Questore, si verificano due conseguenze:
1) il reato diventa procedibile d’ufficio, per cui non sarà più necessaria la querela della persona offesa;
2) in caso di condanna all’esito del processo, la pena sarà aumentata.
Se la vittima ritiene opportuno l’avvio diretto di un procedimento penale a carico del vicino stalker, deve sporgere formale querela.
La querela può essere presentata in Procura, nelle stazioni dei Carabinieri, in Questura o presso i comandi della Guardia di Finanza.
Il termine per sporgere querela è di 6 mesi, a partire dal momento in cui è avvenuto l’ultimo dei comportamenti intimidatori o molesti.
Qualora la persona offesa volesse rimettere la querela, dovrà farlo oralmente in udienza, davanti al giudice (c.d. remissione processuale).
Non c’è bisogno della querela della persona offesa e, dunque, il reato diventa procedibile d’ufficio nei seguenti casi:
Se hai deciso di querelare il tuo vicino, è bene che inizi sin da subito a raccogliere elementi di prova da produrre in giudizio:
Una querela è più efficace se il querelante allega documentazione o elementi di prova che ne confermano la fondatezza!
Ricevuta la querela e valutatane la fondatezza, il Pubblico Ministero può chiedere immediatamente una misura cautelare al GIP.
Il giudice, prima ancora dell’avvio del processo, potrà dunque emettere un’ordinanza restrittiva nei confronti del vicino, vietandogli di avvicinarsi a te e, addirittura, imponendogli di lasciare la sua abitazione.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di stalking commesso ai danni del proprio vicino di casa (Cass. Pen., sentenza 3795/2021).
Nel caso di specie, il condomino aveva posto in essere, in maniera reiterata, condotte di disturbo nei confronti di un altro condomino:
La Suprema Corte, considerato che tali molestie avevano effettivamente portato turbamento e ansia nella vita del vicino, hanno condannato l’imputato per stalking.
Affinché possa parlarsi di stalking, un solo episodio non basta!
Nel caso in cui vi sia solo una minaccia oppure una molestia, si configureranno eventualmente altri reati (minaccia o molestia), ma non lo stalking.
È necessario che il molestatore realizzi almeno più condotte: almeno due e anche se a distanza ravvicinata. È ciò che ha deciso la Cassazione su un caso di due soli episodi di danneggiamento (Cass. Pen., sent. n. 28340/2019).
Orbene, se una persona subisce una molestia oggi e un’altra fra una settimana, si può già parlare di stalking.
Spesso accade nell’ambito dei rapporti tra vicini o condomini che colui che assume di essere vittima di stalking abbia egli stesso avuto nei confronti del vicino atteggiamenti minacciosi o molesti, pur di lieve entità. Ebbene, la reciprocità delle molestie basta di per sé ad escludere lo stalking?
Anche nei casi di reciprocità delle molestie o delle minacce, il giudice può condannare per stalking il vicino!
Ciò è possibile solo se l’evento tipico dello stalking (paura, turbamento o alterazione delle abitudini) si è verificato solo per l’uno e non per l’altro.
Ad ogni modo, in tal caso il giudice deve motivare in maniera molto attenta la sentenza di condanna, spiegando perché è giusto condannare solo uno dei due per stalking: è necessario, infatti, che le condotte di uno dei condomini siano sproporzionate rispetto a quelle dell’altro e tali da assoggettarlo e da provocargli turbamento e paura concreta per la propria incolumità.
Un uomo, infastidito a suo dire dai rumori di alcuni vicini, li aveva minacciati ripetutamente e picchiati.
Costoro, a seguito di tali episodi, avevano mutato le abitudini di vita: uscivano sempre in due e avevano indotto il minore a farsi accompagnare sempre da qualcuno fino all’uscio di casa. L’imputato, al contrario, aveva continuato a vivere sereno.
Ebbene, la Cassazione ha confermato la condanna per l’uomo violento, nonostante questi lamentasse che anche le persone offese a loro volta lo aveva disturbato. Macroscopica, in tal caso, la sproporzione tra le condotte dei soggetti interessati (Cass. Pen., Sez. V, 23 gennaio 2020, n. 2726).
La pena prevista per lo stalking va da 1 a 6 anni e 6 mesi di reclusione, ma può aumentare di 1/3 nei seguenti casi:
La pena è, invece, aumentata fino alla metà nelle seguenti ipotesi specifiche:
se il soggetto risulta essere stato già ammonito dal Questore
Il reato di stalking si prescrive nel termine di 6 anni e 6 mesi (pena massima), cui si aggiunge ¼ in caso di interruzione della prescrizione.
In linea di massima, lo stalking è procedibile a querela della persona offesa da presentarsi nel termine di 6 mesi. È ammessa la sola remissione processuale.
La procedibilità diventa d’ufficio nelle ipotesi aggravate previste dal comma 4 e quando c’è già stato ammonimento del Questore.
La competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica.
L’arresto è obbligatorio in flagranza di reato e il fermo di indiziato è consentito.
Le misure cautelari sono consentite (anche l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento).
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Comportamenti come continue minacce, molestie, invio di messaggi o telefonate indesiderate, sorveglianza e altre azioni simili nei confronti di un condomino possono essere considerati stalking condominiale se sono reiterati e mirati a intimidire o molestare.
La pena prevista per il reato di stalking, compreso quello condominiale, può variare in base alle circostanze specifiche e può arrivare fino a 6 anni e sei mesi di reclusione.
In caso di sospetto stalking condominiale, è importante raccogliere prove (messaggi, testimonianze, fotografie, registrazioni) e rivolgersi alle autorità competenti, come la polizia o i carabinieri, per denunciare l’accaduto.
Dopo aver presentato denuncia, le autorità avvieranno un’indagine per accertare la veridicità delle accuse. Se le prove sono sufficienti, l’autore dell’atto persecutorio potrebbe essere perseguito penalmente.
Sì, è possibile richiedere un provvedimento di allontanamento presso il tribunale competente. Questo provvedimento può vietare all’autore dello stalking di avvicinarsi o entrare in contatto con la vittima.
Mentre i conflitti di vicinato possono derivare da divergenze di opinioni o comportamenti che causano disturbo, lo stalking condominiale implica un comportamento intenzionale e reiterato che mira a intimidire o creare paura nella vittima.
Anche i minori possono essere perseguiti penalmente per reati di stalking. Le procedure potrebbero variare leggermente in base all’età del minore e alle circostanze specifiche.
Sì, è possibile intraprendere un’azione legale per ottenere un risarcimento danni per il disagio e il danno morale subiti a causa dello stalking. Tuttavia, è consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto penale per valutare le possibilità e le procedure corrette.