Art 8 dlgs 74 2000

Art 8 dlgs 74 2000

Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Il team legale dello Studio  difende i propri assistiti  accusati del reato previsto dall’art 8 dlgs 74 2000 di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di omessa dichiarazione dei redditi, di quello di cui all’art 2 del dlgs 74 del 2000 di uso fatture per operazioni inesistenti e di altri reati tributari  in tutta Italia grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 74 del 2000 e si configura quando viene emessa o rilasciata a terzi una fattura o un altro documento per operazioni inesistenti.

È richiesta la finalità di consentire a terzi l’evasione delle imposte sei redditi o sul valore aggiunto.

La pena è la reclusione da 4 a 8 anni, cui si aggiungono pene accessorie (es. interdizione e inabilitazione) e confisca dei beni.

Non è richiesto il superamento di alcuna soglia di punibilità.

Se l’importo non rispondente al vero è inferiore a 100.000 euro sussiste, però, l’ipotesi attenuata con reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Indice dei contenuti

Assistenza legale fornita dallo Studio in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti

I professionisti dello Studio forniscono consulenza e assistenza in giudizio a tutti coloro che siano accusati del reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

Gli Avvocati dello Studio provvederanno a fare i dovuti controlli presso il casellario ai sensi dell’art. 335 c.p.p., in modo tale da avere notizie sul reato per cui si procede e sul Pubblico Ministero titolare delle indagini.

A questo punto, si potrà valutare l’ipotesi di presentare al PM una memoria difensiva con richiesta di archiviazione.

Sinteticamente, i servizi legali forniti dallo Studio sono i seguenti:

  • consulenza;
  • assistenza tecnica in sede di indagini preliminari;
  • redazione di ricorsi avverso provvedimenti cautelari;
  • investigazioni difensive;
  • assistenza per tutta la durata del processo;
  • redazione di atti di Appello e di ricorsi per Cassazione.

I soggetti attivi del reato

Il reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 può essere commesso da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da altri per fini di evasione.

Pertanto, non è necessario che si tratti di soggetto passivo dell’IVA, come tale tenuto all’emissione di fatture o di altri documenti equipollenti.

Chi emette la fattura concorre anche nel reato di uso di fatture per operazioni inesistenti?

La risposta è “no”!

L’art. 9, lett. a) D.Lgs. 74/2000 stabilisce, infatti, che chi emette la fattura per operazioni inesistenti non risponde in concorso nel reato previsto dall’art. 2.

Se chi viene punito per emissione di fatture inesistente venisse punito anche per l’uso che di esse viene poi fatto, si avrebbe un’inaccettabile duplicazione sanzionatoria, in quanto il fatto commesso è e rimane uno: l’emissione della fattura.

Attenzione!

Se chi emette fatture per operazioni inesistenti agisce nell’ambito di un sodalizio criminoso costituito da più persone per commettere reati tributari, questi potrà comunque essere chiamato a rispondere di associazione per delinquere (Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2023, n. 8472).

È reato anche se il terzo non realizza l’evasione!

Il reato si configura anche se il terzo nei cui confronti è emessa la fattura non realizza l’evasione (Cass. Pen., Sez. fer., 11 agosto 2022, n. 31142).

In pratica, l’evasione di imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ciò che rileva, invece, è che chi emette la fattura per operazioni inesistenti agisca con dolo specifico, consistente nel proposito di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

“Emissione” o “rilascio” di fatture: cosa si intende?

La differenza tra i due termini è prettamente formale. Mentre l’emissione, infatti, si riferisce alle fatture, il rilascio si riferisce ad altri documenti fiscali come ricevute o scontrini fiscali.

È necessario, in ogni caso, che la fattura o il documento fiscale esca dalla disponibilità del cedente mediante consegna o spedizione (a mezzo posta, fax o e-mail).

È necessario, inoltre, che sussista il requisito della “intersoggettività”: il terzo evasore non deve aver partecipato alla perpetrazione del falso.

"Operazioni inesistenti”: cosa si intende?

L’inesistenza delle operazioni può essere di due tipi: oggettiva o soggettiva.

Inesistenza oggettiva

Un’operazione è considerata oggettivamente inesistente quando le fatture documentano un’operazione mai realizzata completamente o un’operazione mai realizzata solo in parte. Si pensi, ad esempio, all’emissione di una fattura che si riferisce a una fornitura di surgelati avvenuta e anche a una fornitura di prodotti per la sanificazione del locale che, invece, non è mai avvenuta.

L’operazione è oggettivamente inesistente per sovrafatturazione qualitativa anche quando la fattura attesti la cessione di beni o servizi per un prezzo maggiore rispetto a quello realmente pagato.

Inesistenza soggettiva

La falsità delle fatture ha carattere soggettivo quando l’operazione è stata effettivamente realizzata, ma tra soggetti diversi rispetto a quelli figuranti sulla fattura stessa come parti del rapporto.

Il caso del superbonus 110%

Risponde di emissione di fatture per operazioni inesistenti chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale del cd. “superbonus 110%” mediante la sua cessione o lo “sconto in fattura”, effettua la fatturazione “in acconto” di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento lavori” attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute.

In tale ipotesi, infatti, l’emissione delle fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione (Cass. Pen., Sez. III, 13 ottobre 2022, n. 42012).

Strategie difensive per l'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti

Adesso soffermiamoci sulle principali strategie difensive in caso di contestazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 dlgs 74 2000

Inidoneità probatoria dell’accusa

Il difensore deve innanzitutto accertarsi che sia stato acquisito il corpo del reato, ossia le fatture o i documenti asseritamente falsi.

Infatti, se mancano riscontri oggettivi da cui desumere l’inesistenza delle operazioni e l’utilizzo delle fatture fittizie, l’imputato va assolto!

Deve essere poi provata da parte della Procura l’emissione o il rilascio effettivo delle fatture. Il semplice rinvenimento di copie delle fatture o dei documenti presso la sede del presunto emittente non prova, infatti, che questi siano stati poi spediti, trasmessi o consegnati a terzi.

Prova dell’esistenza delle operazioni riportate in fattura

L’Avvocato, grazie alle informazioni fornite dall’assistito, può provare l’esistenza delle operazioni contestate come oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

In primo luogo, potranno essere acquisite prove testimoniali da parte di dipendenti o fornitori circa l’effettiva cessione di beni o prestazione di servizi.

In secondo luogo, potranno essere prodotte prove documentali a conferma dell’esistenza delle operazioni di cui alle fatture.

Si pensi, ad esempio, alla corrispondenza intercorsa con il cessionario del bene o l’utilizzatore del servizio; ancora, si pensi a documenti di trasporto della merce o ad assegni o copie di bonifici bancari attestanti l’avvenuto pagamento.

In ogni caso, è sempre utile ricorrere a una consulenza tecnica merceologica sulla congruità del prezzo o del corrispettivo pagato in cambio della prestazione.

Assenza dell’elemento soggettivo: finalità di consentire a terzi di evadere

Il difensore dell’imputato può, in ultima analisi, dimostrare la finalità extratributaria dell’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In caso venga dimostrata l’assenza del dopo specifico, l’imputato sarà assolto “perché il fatto non costituisce reato.

Alcuni esempi di finalità extratributarie, purché illecite, possono essere quella di compiere una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche o quella di dissimulare lo stato di insolvenza per ottenere indebitamente un finanziamento dalle banche o, ancora, quella di occultare l’origine delittuosa della merce o quella di finanziare illecitamente partiti politici.

Le pene

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni.

La pena è minore (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se l’importo non rispondente al vero riportato in fattura è inferiore a 100.000 euro.

Sono, poi, previste delle pene accessorie dall’art 12 D.Lgs. n. 74/2000, come interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttive delle persone e delle imprese.

Sia in caso di condanna che di patteggiamento, inoltre, è sempre ordinata la confisca anche per equivalente dei beni che sono prezzo o profitto del reato.

Limiti alla sospensione condizionale della pena

L’art. 12 comma 2-bis non ammette la concessione della sospensione condizionale della pena se l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume di affari o, in valore assoluto, a 3 milioni di euro.

Riduzione di pena

In caso di pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, la pena viene ridotta fino alla metà e sono escluse pene accessorie.

Parte della Giurisprudenza, tuttavia, ritiene inapplicabile questa attenuante prevista dall’art. 13-bis con riguardo al reato previsto dall’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, in quanto l’integrazione di tale reato “non è condizionata all’esistenza di un’omissione tributaria o comunque di un danno patrimoniale a carico dell’erario” (Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 9883).

Altra attenuante è poi quella prevista dall’art 14, in caso di riparazione dell’offesa nel caso di debito tributario estinto per prescrizione o decadenza.

L’imputato chiede di pagare una somma da lui indicata a titolo di riparazione del danno all’erario e il Giudice decide se ammettere o meno il pagamento. Se l’esito è positivo, in caso di condanna la pena sarà diminuita fino alla metà e non si applicano pene accessorie, mentre in caso di assoluzione la somma pagata dovrà essere restituita.

Dopo quanto si prescrive il reato?

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si prescrive nel termine di 10 anni e 8 mesi, cui va aggiunto ¼ in caso di eventuali atti interruttivi della prescrizione per un totale di 13 anni e 4 mesi.

Il termine prescrizionale inizia a decorrere dall’emissione dell’ultima delle fatture

Indicazioni sulla procedura

Competente a decidere sul reato previsto dall’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 è il Tribunale in composizione monocratica.

Quanto al rito, è prevista l’udienza preliminare.

L’arresto è facoltativo in flagranza.

Sono consentite sia le misure cautelari personali, interdittive e coercitive, che quelle reali.

Sono consentite le intercettazioni.

Art. 8 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

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Domande frequenti

FAQ

Cos'è il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti?

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e si verifica quando un soggetto emette fatture o documenti contabili per operazioni commerciali che in realtà non sono mai avvenute o che sono avvenute tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati in fattura.

Questo viene fatto al fine di permettere al terzo di eludere il pagamento delle imposte e ottenere indebitamente vantaggi fiscali.

Quali sono gli elementi costitutivi del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti?

Gli elementi costitutivi del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i seguenti:
– emissione di una fattura o un documento contabile per un’operazione commerciale inesistente;
– intenzione di permettere al terzo di evadere le tasse o ottenere indebitamente vantaggi fiscali.
Quanto all’evasione d’imposta, questo non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, per cui il reato di emissione sarà integrato anche se la fattura non viene poi utilizzata dal terzo in dichiarazione.

Quali sono le conseguenze legali dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti?

Per evitare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è importante adottare misure preventive come:

  • mantenere una corretta registrazione delle transazioni commerciali;
  • verificare l’autenticità dei fornitori e dei clienti;
  • controllare attentamente le fatture e i documenti contabili;
  • evitare di accettare pagamenti in contanti in modo non tracciabile;
  • consultare un consulente fiscale o un professionista esperto per garantire la conformità alle leggi fiscali.

Quali sono le differenze tra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e altre forme di frode fiscale?

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è una forma specifica di frode fiscale che riguarda l’emissione di fatture o documenti contabili per operazioni commerciali che non sono mai avvenute o che sono avvenute tra soggetti diversi.

Altre forme di frode fiscale possono essere, ad esempio, l’omissione di dichiarazione di redditi, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte oppure la manipolazione dei registri contabili o l’utilizzo di schemi complessi per nascondere il reddito.

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