In questo articolo approfondiremo il perdono giudiziale e gli altri rimedi in caso di denuncia di minorenni?
Il processo penale a carico di imputati minorenni è volto prioritariamente a salvaguardare la personalità del minore coinvolto e a garantirne la rieducazione.
Si cerca di evitare al minore, per quanto possibile, l’impatto traumatico col sistema giudiziario.
Ogni singola fase del procedimento è orientata alla tutela del minore, il quale viene coadiuvato dai servizi sociali minorili.
Gli Avvocati penalisti dello Studio operano a Roma e su tutto il territorio nazionale, fornendo tutto il sopporto umano e tecnico necessario al minore.
Ciò è importante per superare la vicenda giudiziaria che lo interessa in maniera positiva e il più possibile rapida.
Tra i servizi legali offerti, si riportano i seguenti:
– consulenza legale preventiva;
– assistenza tecnica durante le indagini preliminari;
– investigazioni difensive;
– collaborazione con i servizi sociali minorili;
– supporto psicologico al minore, grazie alla collaborazione con validi professionisti in materia di psicologia minorile;
– assistenza per tutta la durata del processo;
– redazioni di atti di Appello e ricorsi per Cassazione.
Il perdono giudiziale è una speciale causa di estinzione del reato prevista dall’art. 169 c.p. a vantaggio dei soli minorenni.
Il Giudice può disporlo solo se sussistono i seguenti tre presupposti:
Il perdono giudiziale viene disposto dal Giudice con sentenza non revocabile e può essere concesso una sola volta nella vita.
La Corte Costituzionale ha previsto due eccezioni a tale regola, stabilendo che esso può essere concesso:
Il perdono giudiziale non equivale a un’assoluzione, in quanto esso presuppone la colpevolezza: si perdona un colpevole e non un innocente.
Con il perdono si rinuncia ad una sentenza di condanna, ma si vuole ammonire il minore al fine di trattenerlo dal delinquere nuovamente.
Va ricordato, peraltro, che l’estinzione del reato oggetto di perdono giudiziale consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Viceversa la sospensione condizionale della pena cancella il reato solo all’avvenuto trascorre del termine di legge.
Sì, la sentenza viene iscritta nel casellario giudiziale e vi rimane fino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto beneficiario.
Ebbene, se è vero che il Giudice può ovviamente negare il perdono giudiziale all’imputato minorenne, è vero pure che in tal caso egli è tenuto a dare adeguata motivazione del proprio diniego.
Il beneficio, per di più, non può essere negato per il solo fatto che sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, essendo quest’ultima meno vantaggiosa per il minorenne.
La sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto può essere pronunciata dal Giudice minorile già durante le indagini preliminari.
Ciò avviene qualora il Pubblico Ministero ne faccia richiesta sulla base della considerazione secondo cui l’ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.
Pur non essendo previsto il consenso delle parti, il Giudice è tenuto comunque a sentire il minorenne, l’esercente la potestà genitoriale e la persona offesa dal reato.
In caso di accoglimento della richiesta del PM, emetterà la sentenza di proscioglimento, mentre in caso di diniego disporrà con ordinanza la restituzione degli atti al PM.
Va detto, infine, che il Giudice può provvedere d’ufficio (senza la richiesta del PM) a prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto anche durante l’udienza preliminare o nel dibattimento.
Il fatto è da considerarsi irrilevante al sussistere dei seguenti presupposti:
Ebbene, proprio recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto illogico che l’istituto dell’irrilevanza del fatto non possa essere fatto valere anche nel giudizio di secondo grado (Cass. Pen., sent. n. 13094 del 2019).
Nel rito minorile, il Giudice, sentite le parti, può sospendere il processo con ordinanza quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito di una prova.
Questa consiste nell’affidamento ai servizi sociali minorili che si occuperanno di sostenerlo e di redigere un programma di trattamento.
Il Giudice, peraltro, può impartire prescrizioni ulteriori volte a riparare le conseguenze dannose del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
La prova, ovviamente, potrà avere esito positivo o negativo.
Nel primo caso, qualora il comportamento e l’evoluzione della personalità del minorenne dimostrino l’avvenuta risocializzazione, il giudice dichiarerà estinto il reato con sentenza.
Nel secondo caso, invece, il processo riprenderà dal momento in cui è stato sospeso.
La sospensione con messa alla prova, a differenza di quanto previsto da codice di procedura penale per il processo ordinario, nel minorile è applicabile a tutti i reati.
In questi casi il giudice gode di un’ampia discrezionalità, in quanto è tenuto esclusivamente a sentire le parti prima di sospendere il processo.
Per via delle esigenze di tutela del minorenne imputato è esclusa per la persona offesa dal reato la possibilità di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno.
In ogni caso, è possibile per la persona offesa presentare memorie difensive in ogni stato e grado del procedimento e indicare elementi di prova.
Nel processo minorile, essendo precluso l’esercizio dell’azione civile, la presenza della persona offesa in giudizio è ammessa solo se questa può interessare le parti private.
Ovvero, se la stessa persona offesa sia in grado di fornire un suo apporto alla conoscenza dei fatti per cui si procede.
Pur non essendo consentito il promovimento dell’azione civile nel processo penale, il danneggiato, per la richiesta di risarcimento danni, può rivolgersi al giudice civile.
La sentenza emessa dal Tribunale minorile, che sia di condanna o di assoluzione, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile.
Ciò, ovviamente, deriva proprio dal fatto che la persona offesa non è ammessa nel giudizio penale e, quindi, non è giusto che la sua posizione nel civile venga eventualmente pregiudicata dalla sentenza penale pronunciata in sua assenza.
Quando il minore, già condannato per reati, ha compiuto gli anni 18, il Tribunale per i minorenni, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla sua condotta.
Terminato l’accertamento, se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
Se appare insufficiente la prova dell’emenda, il Tribunale può rinviare l’indagine al compimento del ventunesimo anno del minore.
La competenza a decidere sull’istanza di riabilitazione speciale per i minorenni appartiene al Tribunale di sorveglianza allorché il richiedente abbia superato il venticinquesimo anno di età.
La riabilitazione del minore fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti penali delle condanne riportate dal minore, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nella sentenza o nelle sentenze di condanna ed è iscritto nel casellario giudiziario.
Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minorenne, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimenti penali.
Da un lato, l’art. 97 c.p. stabilisce che per i minori di anni quattordici è prevista una presunzione assoluta di non imputabilità, il che esclude che questi possa essere sottoposto a un procedimento penale.
Dall’altro, l’art. 98 c.p. prevede che per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice penale sia tenuto ad accertare di volta in volta, la capacità di intendere e di volere.
Pertanto, per questa peculiare fascia di età, si verifica la maturità raggiunta, ossia l’avvenuta evoluzione intellettiva, psicologica e fisica del minore; la capacità di intendere certi valori, di distinguere il bene dal male, nonché di determinarsi nella scelta dell’uno o dell’altro comportamento.
A tal fine, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, al grado di istruzione e di educazione, alla natura del reato commesso ed al suo comportamento.
Il giudizio sulla maturità del minore, ben può essere formulato dal Giudice attraverso l’esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto.
Il minore, al pari del maggiorenne, esprime il proprio consenso ad avvalersi di un difensore di fiducia mediante la dichiarazione di nomina, come prescritto dall’art. 96 c.p.p..
Si tratta di una manifestazione di volontà che viene messa “nero su bianco” con un atto formale (mandato difensivo) a firma del minore stesso.
Solo in casi eccezionali, è ammissibile una legittimazione sostitutiva attribuita ai prossimi congiunti, che possono così nominare un difensore senza interpellare il minore interessato.
Ciò avviene ad esempio con specifico riferimento alla persona che si trovi in stato di privazione della libertà personale,
Di fondamentale importanza per l’Avvocato è la comunicazione con il minorenne assistito, che richiede professionalità, impegno, preparazione e, soprattutto, capacità di fornire la difesa tecnica necessaria.
Obiettivo dell’Avvocato che assiste un minore è quello di allontanare al più presto il giovane dai traumi del processo penale, al fine di evitare possibili pregiudizi nello sviluppo della sua personalità.
Il processo minorile è un processo giudiziario che si occupa della punizione e della riabilitazione dei minori di anni 18 (purché ultraquattordicenni) che hanno commesso reati.
Il processo minorile entra in vigore quando un minorenne è accusato di un reato e prosegue anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell’imputato.
L’obiettivo principale del processo minorile è fare in modo che i minorenni che hanno commesso un reato siano riabilitati e reintegrati nella società, piuttosto che puniti.
Se un minorenne è condannato a una pena detentiva, il periodo di detenzione può variare da pochi mesi a diversi anni e può comportare trattamenti speciali, come la partecipazione a programmi di riabilitazione.
Se un minorenne viene condannato a una pena detentiva, può essere rilasciato prima del tempo previsto se si comporta bene e se si impegna nei programmi di riabilitazione.
Se un minorenne viene condannato a una pena detentiva, può essere rilasciato prima del tempo previsto se si comporta bene e se si impegna nei programmi di riabilitazione.
I genitori hanno un ruolo molto importante durante il processo minorile, poiché possono fornire un sostegno emotivo al minore e aiutarlo a comprendere meglio il processo e le sue conseguenze.
I servizi sociali offrono supporto psicologico al minore e supporto conoscitivo all’Avvocato, fornendogli tutti quegli elementi di cui è privo, come ad esempio le generalità del minore o i numeri e gli indirizzi utili.